Il costo della manodopera e la possibilità di ribasso - Il TAR Lazio , sentenza n.12645 del 25 giugno 2025, è intervenuto in una controversia in cui: - l’operatore economico risultato aggiudicatario aveva presentato un’offerta contenente un significativo ribasso riguardante anche i costi della manodopera; - il concorrente secondo classificato aveva, fra l’altro, impugnato il provvedimento di aggiudicazione, eccependo “l’eccesso di ribasso dell’offerta della controinteressata che non sembrerebbe un adeguato margine di guadagno alla controinteressata, sì che la verifica della anomalia sotto tali profili effettuata dal RUP andrebbe ritenuta non conforme ai canoni normativi”.
Nel trattare tali questioni, il TAR ha sottolineato alcuni principi di rilevanza generale:
- “anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione automatica dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 19/11/2024, n.9255)”;
- il giudizio sulla congruità dell’offerta costituisce una valutazione di natura tecnico-discrezionale. Pertanto, il controllo giurisdizionale può intervenire solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. In presenza delle giustificazioni richieste all’operatore economico, la motivazione dell’amministrazione può essere anche essere sintetica, purché sia possibile desumerne la coerenza logica e l’adeguatezza dell’analisi svolta.
Non si può adeguare il costo della manodopera in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta - Il TAR Sicilia, sentenza n.431 del 24 giugno 2025, ha, fra l’altro, affrontato la seguente questione: un operatore risulta aggiudicatario di una gara dopo che, nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha modificato i costi della manodopera.
Questa circostanza costituisce uno dei rilievi avanzati da altro partecipante alla gara, secondo cui l’aggiudicatario andava escluso dalla gara per l’inadeguatezza di quanto dallo stesso affermato inizialmente a proposito del costo della manodopera.
Il TAR Sicilia condivide tale rilevo, osservando: “Come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettibile di essere mutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406)”.
Nella fase di verifica dell’anomalia, quindi, non si possono rideterminare i costi della manodopera o porre rimedio ad inadeguatezze riscontrabili nell’iniziale offerta economica.
Finalità della verifica è accertare la congruità dell’offerta ma non sostituirla con una nuova in punto così rilevante come il costo del personale.
E se sopraggiunge un nuovo CCNL ? - Il TAR Campania, sentenza n.4258 del 23 giugno 2025, affronta questioni poste dal sopravvenire di un rinnovo del CCNL applicabile con conseguente incremento del costo della manodopera.
La decisione del TAR, che richiama anche giurisprudenza del Consiglio di Stato, è così orientata: “ In conclusione, la stipula del nuovo C.C.N.L. di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e, per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto, nel corso del procedimento di verifica della congruità, anche dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare e, conseguentemente, di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.”
A cura di WST Law & Tax