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Appalti : La Corte Costituzionale conferma l'esclusione dalla gara per debiti fiscali


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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 28 luglio 2025, ha escluso l’illegittimità dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del precedente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016), secondo il quale le violazioni definitivamente accertate di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse sono «gravi» - e quindi causano l’esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto - se riguardano un mancato pagamento di una somma superiore a 5.000 euro.

La sentenza, in particolare, ha ritenuto detto importo di 5000 euro non sproporzionato e non manifestamente irragionevole, in quanto disposizione che lo prevede contempera l’esigenza di trattare con estrema severità, come richiesto dalle norme europee, i concorrenti che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente accertate con la possibilità di consentire loro la partecipazione a fronte di violazioni di importo non significativo. [COMUNICATO STAMPA]

Le regole diverse previste dall’attuale Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) - La sentenza della Corte, che ha riguardato una disposizione del vecchio Codice, sollecita a considerare le norme attualmente in vigore, dovute al Codice di cui al d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, il vigente art. 94, intitolato a “Cause di esclusione automatica” dalle gare, nel suo comma 6 non considera solo il mancato pagamento di imposte e tasse ma anche l’omissione e l’evasione dei contributi previdenziali, stabilendo: “ E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10”.

Il citato Allegato II.10, per quanto in particolare riguarda il mancato pagamento dei contributi previdenziali, considera gravi le violazioni “…ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 … ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”.

L’art. 94 continua a far riferimento alla soglia di 5000 euro di cui, come si visto sopra, si è occupata la Corte.

Lo stesso art. 94, comma 6, considera, tuttavia, non applicabile l’esclusione “…quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta”.

WST Law & Tax