Stampa

Appalti e misurazione della rappresentatività. Criticità evidenziate dalle associazioni datoriali.


icona

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di integrazione e correzione del Codice di contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), all’esame del Parlamento, contiene diverse e rilevanti  innovazioni riguardo al “Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore” nelle gare per l’assegnazione di appalti pubblici e poi ai contratti da  applicare al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto da parte delle imprese assegnatarie degli ’appalti.

In particolare, viene modificato l’art. 11 del Codice,   introducendovi il riferimento a ad un nuovo Allegato I.01 che lo schema di  decreto legislativo prevede di aggiungere al Codice .

Proprio in tale Allegato, si concentrano le innovazioni, che si possono così riassumere:   

a)risultando confermato il principio generale secondo cui nei bandi  e negli inviti le stazioni appaltanti indicano il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto che sia stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul  piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia quello sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto, l’Allegato 1.01 indica due criteri da considerare per arrivare alla identificazione dei contratti collettivi applicabili:

- l’attività da eseguire nell’appalto, che consente di individuare il  codice ATECO e conseguentemente l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro di riferimento in relazione ai sottosettori in cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’ Archivio nazionale dei contratti istituito presso il CNEL;

- la maggiore rappresentatività comparata delle associazioni sindacali e delle associazioni datoriali firmatarie del contratto collettivo.

Più in particolare, l’allegato I.01 precisa che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’invito il contratto collettivo nazionale di lavoro preso a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo del lavoro che, a stregua dell’art. 41 del Codice deve essere un contratto stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative che sia strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto.

Qualora manchino tabelle ministeriali e, quindi, non ci sia un contratto prescelto dal Ministero del lavoro e, inoltre vi siano più contratti collettivi di lavoro strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto, per  individuare il contratto sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le stazioni appaltanti considerano i seguenti parametri: 

a) il numero complessivo dei lavoratori associati; 

b) il numero complessivo delle imprese associate; 

c) la diffusione territoriale, con riferimento al numero di sedi presenti sul territorio a livello nazionale e agli ambiti settoriali; 

d) il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti.

Secondo l’Allegato I.01, può essere altresì valutata, ai fini della verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la presenza di rappresentanti delle associazioni firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nel Consiglio del CNEL.

Sullo schema del decreto legislativo, è stata resa pubblica una Nota sui criteri di verifica del requisito della maggiore rappresentatività comparata individuati nel d.lgs. correttivo del “codice degli appalti” (d.lgs. n.36/2023) da parte di ABI Confcooperative, Ania, Confindustria, Confcommercio, Legacoop.   

Come risulta già dal titolo, la Nota si concentra sui criteri di individuazione delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative.  

Al riguardo, le predette Associazioni, che costituiscono le principali associazioni di rappresentanza datoriale, con la Nota illustrano “le ragioni del loro motivato dissenso”.

Ragioni che la Nota sviluppa in chiave critica nei confronti di tutti i criteri elencati nell’Allegato I.01, escluso quello riguardante “il numero complessivo dei lavoratori associati”.

Criterio, questo, che direttamente riguarda le associazioni sindacali e non le associazioni imprenditoriali. 

Criticità del  prossimo correttivo al Codice dei contratti pubblici  sono state evidenziate anche dal Consiglio di Stato con il parere n. 1463 del 2 dicembre 2024. In 151 pagine il CDS ricorda come l’equilibrio tra autonomia e controllo resti un tema particolarmente sensibile nel settore degli appalti pubblici, dove la necessità di semplificare i procedimenti si scontra con l’obbligo di garantire trasparenza e rispetto delle norme.

Questo problema resta in sostanza irrisolto per una tecnica legislativa non eccelsa, che si avvale di una delega indefinita, con l'attribuzione di un ampio spettro di funzioni al RUP e ai responsabili di fase, in un quadro normativo non sufficientemente chiaro dove i rischi di discrezionalità e abuso incidono negativamente sulla fiducia del sistema degli appalti.

a cura di WST Law & Tax