Nell’individuare il CCNL da applicare al personale impiegato nell’appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici e dal recente Correttivo ( art. 2 dell’ Allegato I.01 ) , verificando, in particolare, la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto.
Se la stazione appaltante ha commesso un errore nella individuazione del contratto, e ne sia derivata anche una non congrua stima del costo della manodopera tanto da scoraggiare gli operatori economici dal presentare un’offerta, la gara va annullata in autotutela.
La ratio che sorregge tali obblighi normativamente imposti dall’articolo 11 del Codice appalti, tanto sulla Stazione appaltante (individuazione negli atti di gara del CCNL applicabile) quanto sull’operatore economico (dimostrazione, in caso di applicazione di un diverso CCNL, dell’equivalenza delle tutele economiche e normative ) va rintracciata nella duplice volontà del legislatore di apprestare un’adeguata tutela ai lavoratori impiegati nell’appalto e di garantire la corretta esecuzione della commessa.
E’ quanto ha chiarito ANAC con il parere di precontenzioso N. 75/2025 .
Il parere trae origine da una procedura di affidamento del servizio di trasporto sanitario di materiale biologico, in cui l’operatore economico lamentava che la stazione appaltante avesse erroneamente individuato nel CCNL Multiservizi, anziché nel CCNL cooperative sociali, il contratto in stretta connessione con le prestazioni oggetto dell’appalto. Veniva inoltre evidenziato che da tale errore derivava anche una sottostima approssimativa del costo della manodopera.
Partendo, quindi, dalla analisi delle prestazioni dedotte in contratto, l’Autorità concludeva ritenendo che il CCNL Multiservizi non fosse “strettamente connesso con le prestazioni dedotte nell’appalto” anche con riguardo al CPV indicato nella gara e, pertanto, invitava la stazione appaltante ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara per procedere poi, con la corretta individuazione del CCNL applicabile in considerazione del criterio di stretta connessione delle prestazioni, a determinare i conseguenti costi della manodopera.
L’Autorità richiama la metodologia introdotta dal Correttivo all’art. 2 dell’allegato I.01 secondo cui la stazione appaltante per individuare il CCNL deve verificare la stretta connessione dell’ambito di applicazione del Contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto. Ciò avviene nell’ordine :
a) identificando l’attività da eseguire e il rispettivo codice ATECO, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) ;
b) identificando l’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i CCNL depositati nell’Archivio nazionale presso il CNEL ;
c) una volta identificata la stretta connessione con l’oggetto dell’appalto, ai fini dell’individuazione del contratto maggiormente rappresentativo, andrà fatto riferimento :
1. alle tabelle ministeriali o ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del Lavoro nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro;
2. in alternativa, in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, la staziona appaltante dovrà richiedere al Ministero del Lavoro l’indicazione di un contratto collettivo stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto. Passaggio, quest’ultimo, sul quale si attendono ancora chiarimenti in merito alle modalità e tempistiche del riscontro.
a cura di WST Law & Tax