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Riforma del fallimento: il nuovo Codice della crisi di impresa


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Nella giornata del 10.01.2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155. In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, si rende disponibile copia dello schema di decreto legislativo.

Al fine di riformare sapientemente la vecchia legge del 1942, il Ministero di Grazia e Giustizia è intervenuto “finalmente” mediante l’attuazione di una disciplina organica basata su 390 articoli aventi quali obbiettivi principali quelli di:

"Consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese; Salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad un fallimento della propria impresa dovuto a particolari contingenze"

In particolare si evidenziano le seguenti novità introdotte:

1) La riforma parte da una rivoluzione letterale, abbandonando la tradizionale espressione "fallimento" e sostituendola con quella di "liquidazione giudiziale", nella quale si innesta una soluzione concordataria con la completa liberazione dei debiti entro 3 anni al massimo dall'apertura della procedura;

2) La riforma introduce una fase preventiva e stragiudiziale, affidata ad un organismo pubblico (costituito su base provinciale presso le camere di commercio) e volta a dare sostegno all'impresa e ad anticipare l'emersione della crisi;

3) Giudice ad hoc per le procedure concorsuali;

4) La riforma razionalizza altresì l'istituto del concordato preventivo, restringendo il campo all'ipotesi del c.d. concordato in continuità: ossia quando l'impresa versa in situazioni di crisi (reversibile) e la proposta sia in grado di garantire la continuità aziendale, con il mantenimento di livelli occupazionali adeguati e assicurando nel tempo una maggiore soddisfazione dei creditori;

5) Il testo prevede che il debitore, con l'omologazione del Tribunale, potrà chiedere che gli effetti dell'accordo di ristrutturazione vengano estesi "anche alla minoranza di creditori che non hanno aderito all'accordo stesso, purché al medesimo abbiano però aderito i titolari di crediti finanziari, pari almeno al 75% dell'ammontare complessivo”.

6) Con la riforma si dà vita al sistema Common: ossia la creazione di un marketplace unico nazionale per far sì che i beni in vendita delle procedure concorsuali ed esecutive, siano resi negoziabili non solo a fronte di denaro corrente ma anche con titoli appositi;

7) La riforma introduce altresì la possibilità di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza dei gruppi di imprese, individuando, ove possibile, un unico tribunale;

8) Un sostegno alle imprese, soprattutto di piccole dimensioni, con misure che rendono più facile l'accesso al credito, attraverso forme di garanzia che non comportano la perdita del possesso del bene;

9) Viene esteso il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata e ridotti i requisiti dimensionali, al ricorso dei quali le Srl devono dotarsi di un organo di controllo;

10) Prevista la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;

11) Istituito presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale funzioni di gestione e di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;

12) Armonizzate le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.

A cura di Avv. Alessio Razzano - Fieldfisher