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Min. Lavoro – Collocamento obbligatorio : Nuove modalità di esonero addetti impiegati in lavorazioni a rischio elevato


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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto dell’11 giugno 2024, con il quale modifica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015, le modalità di versamento dell’autocertificazione dell’esonero dagli obblighi del collocamento obbligatorio  per il personale assegnato a mansioni a rischio elevato. L’ esonero comporta il pagamento di un tasso di premio Inail maggiorato pari o superiore al 60 per mille.  L’ entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° ottobre 2024.

Tutti i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

L’ adempimento - I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dell'obbligo di assunzione, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

Con l’autocertificazione il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza, mediante indicazione della base di computo, del numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale con riferimento a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall’esonero.

Determinazione della quota di esonero – La Legge 68/99 obbliga datori di lavoro pubblici e privati ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura : 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni.

La quota esonerata non può essere superiore : alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta; alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati; al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.

Ai fini del calcolo del contributo esonerativo, e della compilazione del modello di autocertificazione, è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta, nonché della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati. In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre. In caso di variazioni della quota di esonero, l'autocertificazione deve essere invece ripresentata, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. 

Contributo esonerativo al fondo per i disabili – Ai fini dell’esonero,  i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo nella misura pari ad euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero. Il mancato versamento del contributo esonerativo comporta per il datore di lavoro la decadenza dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e l'obbligo di presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Pagamenti - I pagamenti devono essere effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica e sono gestiti mediante piattaforma PagoPA. Il primo avviso è generato direttamente al termine della procedura di compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. Gli avvisi successivi al primo vengono generati  trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero.

Solo a fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il datore di lavoro di dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell'autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa. 

Fonte: Min. Lavoro