Con l’ordinanza n. 2187 del 02.02.2026, la Cassazione afferma che la sentenza che chiude il procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo può essere oggetto di ricorso per revocazione, visto che in tali ipotesi non è previsto un rimedio a critica libera (come l’appello) ma solo un rimedio a critica vincolata come il ricorso in cassazione.
Il fatto affrontato
Il giudice del lavoro ritiene inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’INPS a fronte del riconoscimento da parte del Tribunale dell'indennità di accompagnamento, prestazione mai rivendicata dalla ricorrente, che aveva limitato la domanda iniziale alla pensione o all'assegno d'invalidità civile.
L’ordinanza
La Cassazione rileva che la sentenza che chiude il procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo è pronunciata in unico grado rientrando, quindi, tra quelle che l’art. 395 c.p.c., in presenza dei vizi indicati dalla legge, consente di impugnare per revocazione.
Invero, per la sentenza, la revocazione è uno strumento utilizzabile ogni volta in cui dalla pronuncia viziata dall’errore di fatto derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano delle esigenze di tutela.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.
A cura di WST
