Casse e fondi sanitari

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Entrate – Risposta n. 190/2025 : Contributi assistenziali del coniuge superstite deducibili dalla pensione


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I contributi versati dal coniuge superstite dell’originario iscritto ad una cassa di assistenza di un gruppo bancario non concorrono alla formazione del reddito di pensione, nemmeno se versati in favore di familiari non fiscalmente a carico. Se l’ente pensionistico non ne ha tenuto conto nella determinazione dell’imponibile, le somme possono essere dedotte come oneri nella dichiarazione dei redditi.

Con Risposta n. 190/2025 , l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare ai contributi di assistenza sanitaria versati da un contribuente in qualità di coniuge superstite dell'iscritto originario ad una Cassa con esclusiva finalità assistenziale  ( art. 51, comma 2, lett. a), TUIR ).

Lo statuto dell’ente in oggetto garantiva agli eredi – entro limiti e condizioni predeterminate - di continuare a beneficiare delle prestazioni, anche dopo il decesso dell’associato.  

L'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti atti di prassi , ricorda che i contributi versati ai sensi del art. 51 del TUIR , non concorrono, nel limite di € 3.615,20, alla formazione del reddito da lavoro dipendente/pensione mentre i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-ter), TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo, configurando due fattispecie differenti.

L’Agenzia conclude quindi che i contributi versati dal coniuge superstite, anche se a favore dei figli non a carico, non concorrono al reddito di pensione. Indicazioni più dettagliate suggeriscono che, se il sostituto d’imposta non ha considerato tali contributi, l’istante può dedurli nel modello 730 al rigo E26 (o al rigo RP26 del modello Redditi), con codice “21”. 

Fonte: Agenzia delle Entrate