Se un Fondo di assistenza sanitaria integrativa paga le spese sanitarie di un suo iscritto direttamente a una struttura sanitaria, nel caso in cui i contributi al Fondo versati non siano deducibili dal reddito, l’iscritto potrà portare in detrazione le spese seguendo il principio “di cassa” nell’anno in cui il Fondo le ha pagate alla struttura sanitaria.
È il chiarimento, in sintesi, fornito dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 43/2024 del 15 febbraio 2024, a seguito di un’istanza di interpello.
IL FATTO :
A rivolgersi all’Agenzia è la coniuge erede di una persona che era iscritta a un fondo sanitario di dirigenti aziendali, in relazione al quale i contributi versati non erano deducibili dal reddito complessivo. Nell’anno successivo al decesso, il Fondo ha pagato direttamente a una struttura sanitaria una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie a lui rese nell’anno precedente.
L’erede ha chiesto quindi all’Agenzia se le spese sanitarie pagate dal Fondo nell’anno successivo a quello del decesso possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura e non in quello in cui è avvenuto il pagamento da parte del Fondo: quindi, se queste spese siano da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta presentata dagli eredi per conto del de cuius
IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE :
La risposta è negativa. Nell’argomentazione fornita, l’Agenzia ha ricordato che le spese sanitarie, per poter essere detraibili dal reddito complessivo secondo quanto previsto dall’articolo 15 comma 1 del Tuir, devono essere state effettivamente sostenute e, quindi, rimaste a carico del contribuente.
Come chiarito nella circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate (o direttamente sostenute da assicurazioni) per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente per i quali non spetta alcun beneficio (oltre al caso, non di interesse per la situazione in esame, di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente che hanno concorso alla formazione del reddito).
La stessa circolare n. 14/2023 ha chiarito che gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (quindi secondo il principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.
Riferendosi alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, la risoluzione n. 167/E del 25 novembre 2005 ha inoltre chiarito che la detrazione delle spese spetta anche nell'ipotesi in cui siano pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto. Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure [...]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati [...] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. [...] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario [...] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir.».
In base ai chiarimenti forniti in passato, sul caso in questione l’Agenzia conclude quindi che, poiché i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie pagate direttamente dal Fondo sono detraibili in base al principio di “cassa” nell'anno in cui lo stesso Fondo le ha pagate alla struttura sanitaria. Di conseguenza, per rispondere strettamente al quesito, le spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all’anno precedente il loro sostenimento.
Fonte: Agenzia delle Entrate