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Cassazione: decaduto dalla NASPI anche se il lavoro autonomo preesiste alla domanda di disoccupazione


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Con l’ordinanza n. 11543 del 30.04.2024, la Cassazione afferma che si decade dalla NASPI ogniqualvolta si ometta di comunicare all’INPS la circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento alla NASPI, rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non aver comunicato, nei trenta giorni dalla data della domanda, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo ed il reddito da essa presuntivamente percepito.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo dovuta la richiesta indennità.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, per legge, il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASPI, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività stessa.

Per la sentenza, il lavoratore che ometta di effettuare detta comunicazione decade dal beneficio della fruizione della indennità di disoccupazione.

Secondo i Giudici di legittimità, tale ipotesi viene integrata anche nell’ipotesi in cui l’attività di lavoro autonomo preesista alla fruizione della NASPI, ma sia stata sottesa al momento della domanda amministrativa di accesso alla misura di sostegno.

Rientrando il caso in esame in quest’ultima fattispecie, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS e statuisce la non debenza della NASPI.

A cura di WST