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INPS – Circ. n. 38 del 12.03.2020 : Covid-19 – Ammortizzatori per la zona rossa


grafici su ammortizzatori sociali
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Con circ. n. 38 del 12.03.2020 , l’ INPS fornisce indicazioni in merito agli interventi speciali per l’emergenza epidemiologica COVID-19, previsti agli art. articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in materia di ammortizzatori sociali per il sostegno a imprese, famiglie e lavoratori situati nella c.d. “zona rossa” ( Comuni individuati nell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020).

Si tratta di tutta una serie di misure, connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali e suscettibile di costante aggiornamento.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario – Istituita una nuova causale “ emergenza Covid-19 “. La circ. n. 38 del 12.03.2020 precisa che i datori di lavoro saranno esonerati dal versamento del contributo addizionale. Durata massima 13 settimane / 3 mesi. Non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS) né del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine per il riconoscimento del trattamento al lavoratore non deve essere considerato il limite dei 90 giorni di anzianità di servizio presso l’unità produttiva.

Le imprese beneficiarie di cassa integrazione straordinaria, che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario. Per queste aziende, con la circ. n. 38 del 12.03.2020 viene istituita la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”. Le aziende dovranno inoltrare al Ministero del Lavoro istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Ulteriori indicazioni nella circ. n. 38 del 12.03.2020. 

Fondo di integrazione salariale ( FIS ) per le aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti.

Cassa integrazione in deroga - I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data. Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).

Cassa integrazione in deroga - Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Indennità ai collaboratori - In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, nonché alla Gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro.

Ulteriori indicazioni vengono fornite dalla circ. n. 38 del 12.03.2020 riguardo lo stanziamento delle risorse e per ciascuna misura di sostegno al reddito e la gestione dell’iter istruttorio. L’Istituto, vista la specialità della disciplina si riserva la pubblicazione di ulteriore documentazione esplicativa in costante aggiornamento.

Fonte: INPS - Circ. n. 38 del 12.03.2020