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Decreto legge 2 marzo 2020, n.9: cassa integrazione e fondi di solidarietà a seguito dell’emergenza creata dal virus COVID-19


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Regole speciali relative alla cassa integrazione e agli assegni ordinari dei fondi di solidarietà introdotte dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto legge, entrato in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione e, quindi, già in vigore dal 2 marzo, tratta di una serie di temi, fra cui le integrazioni salariali e gli assegni ordinari ai quali dedica gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

Art. 13: unità produttive collocate nella “zona rossa” (Comuni elencati nell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020)

La fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in relazione ad ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per unità produttive collocate nella “zona rossa”, non richiede la procedura di informazione e di esame congiunto di cui all’art. 14 d.lgs. n. 148/2015.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario, prestazione tipica dei fondi di solidarietà, si prescinde dall’obbligo di accordo ove questo sia previsto.
Le menzionate prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
Come previsto dal comma 4 dell’art. 13, l'assegno ordinario, anch’esso legato a riduzioni o a sospensioni dell’attività, è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti, senza l’applicazione del “tetto aziendale”.
L’assegno erogato dal del FIS è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 14: integrazioni salariali ordinarie per aziende già in cassa integrazione straordinaria

Le aziende site nei Comuni della “zona rossa”, che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del predetto trattamento, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 13, riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

Art. 15: cassa integrazione in deroga a favore di imprese non rientranti, secondo le regole generali, nel campo di applicazione della cassa e dei fondi di solidarietà

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nella “zona rossa” , nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione e di fondi di solidarietà, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
I trattamenti sono riconosciuti nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020 e sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.
La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto di tale limite, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 16: indennità lavoratori autonomi

I collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima o alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della “zona Rossa”, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data possono fruire di una indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all'INPS nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.
La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto di tale limite, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro

Art. 17: Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15 relativi alla cassa integrazione per aziende della “zona rossa”, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato con unità produttive situate in tali Regioni nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di cassa integrazione e di fondi di solidarietà, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.
Riconoscimento previsto limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Questa forma di tutela opera per durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

A cura della redazione