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Corona virus - DPCM 1 marzo 2020: ulteriori disposizioni sul lavoro agile


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Fino al 31 luglio 2020 e su tutto il territorio nazionale, lavoro agile senza necessità dell’accordo fra datore di lavoro e lavoratore: è quanto è previsto dal  DPCM del 1 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello stesso 1° marzo).

Il terzo DPCM, che comporta la cessazione degli effetti dei DPCM del 23 febbraio e del DPCM del 25 febbraio, conferma, nella sostanza, quanto già previsto, ma con due rilevanti innovazioni.

In precedenza, la disciplina speciale del lavoro agile era limitata alla sei Regioni del Nord ritenute più a rischio; con il terzo DPCM la disciplina speciale è resa utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, sulla base dei precedenti DPCM, la disciplina speciale era utilizzabile fino al 15 marzo; ora, con il nuovo DPCM, la stessa è resa applicabile fino al 31 luglio, data che a suo tempo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio ha indicato come termine finale dello stato di emergenza.

Dopo le precedenti formulazioni, l’art. 4 del DPCM 1° marzo afferma espressamente che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81, può essere applicata … dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato … anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.

Si tratta, dunque, di una facoltà offerta ai datori di lavoro, che possono far lavorare i loro collaboratori al di fuori dei locali aziendali.

Nel nuovo DPCM, trova anche conferma che l’adempimento dell’obbligo di informativa in materia di sicurezza di cui all’art. 22 della l. n.81/2017 (il datore di lavoro “… consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”) è assolto in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Anche perché viene ancora ribadita la necessità di rispettare i “principi dettati dalle menzionate disposizioni” (artt. 18/23 della legge n. 81), fatte salve le “deroghe” previste dal DPCM la restante disciplina che regola il lavoro agile rimane applicabile.

Il DPCM, con riferimento ai Comuni della cosiddetta zona rossa elencati nell’allegato 1 allo stesso DPCM, prevede “la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei Comuni di cui all’allegato 1” (art. 1 lett. m).

Sembra di poter ritenere che anche in tali Comuni l’attività lavorativa possa continuare se svolta in modalità agile, rispettando il divieto di allontanamento e le altre cautele richieste.

ACDR