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Min. Lavoro – Decreto n. 95440 del 18.04.2016: Fondo Ormeggiatori e Barcaioli


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In data 18 aprile 2016 è stato emanato il Decreto interministeriale n. 95440 del 18.04.2016 relativo al "Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani", in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La circolare INPS n. 141 del 3.08.2016 ha precisato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei gruppi ormeggiatori e barcaioli e ha illustrato la modalità di versamento dei contributi necessari al finanziamento delle prestazioni erogate dal Fondo.

Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più nello specifico, il Fondo di solidarietà provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L’assegno ordinario:

• richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo;

• è di importo pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali.

I gruppi che fanno ricorso alla prestazione non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all’articolo 30, D.Lgs. n. 148/2015.

Sulla disciplina generale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali:

Con Circolare n. 201 del 16.12.2015 sono fornite indicazioni di carattere generale relative al trattamento di assegno ordinario in base alla disciplina dettata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015.

Con la Circolare n. 122 del 17.06.2015, cosi come modificata dalla circolare n. 201 del 16.12.2015, e con il messaggio n. 2536 del 19.03.2017 sono state chiarite le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dai Fondi di Solidarietà.

Fonte: Ministero del Lavoro