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INPS - Circ. n. 201 del 16.12.2015: L’assegno ordinario nel D.Lgs. 148/2015


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Con la circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, L’INPS illustra la disciplina dell’assegno ordinario di cui all’art.30 del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 recante le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

La misura di sostegno al reddito, assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali costituiti a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, viene erogata in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della CIGO e CIGS.

La circolare in esame affronta diversi aspetti della disciplina e necessariamente frequenti sono i rinvii ai decreti istitutivi di ciascun fondo. Brevemente:

1. CAMPO DI APPICAZIONE OGGETTIVO E SOGGETTIVO (Art. 26 del D.lgs. n. 148/2015): Le parti sociali, sulla base degli accordi collettivi stabiliscono le categorie di datori di lavoro che sono obbligati a contribuire al Fondo.

2. ENTRATA IN VIGORE (Art. 44 del D.lgs. n. 148/2015): Salvo diverse indicazioni il D.lgs. trova applicazione a tutti i trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti.

3. CAUSALI (Art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015): Il decreto identifica gli eventi che possono giustificare il ricorso all’assegno ordinario con le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie dagli art. 11 e 21 del D.lgs. , illustrati nella circolare INPS n. 197 del 02.12.2015 e nelle circolari MLPS n. 24 del 5.10.2015 e n.30 del 9.11.2015.

4. DURATA DELLA PRESTAZIONE: Il legislatore ha optato per una durata della prestazione modulata sulla causale richiesta, per meglio rispondere alle esigenze che determinano la sospensione o la riduzione lavorativa. Viene stabilita una durata massima complessiva del trattamento riferita a ciascuna unità produttiva.

5. MISURA DELLA PRESTAZIONE (ART 30,comma 1, D.lgs. 148/2015): Il decreto stabilisce la misura minima della prestazione in un importo pari almeno all’integrazione salariale. Ciascun fondo, fermo restando il limite minimo, potrà derogare all’importo massimo mensile dell’integrazione dell’art. 3, comma 5 , del D.lgs. 148/2015

6. CONTRIBUTO ADDIZIONALE (Art. 33 del D.lgs. n. 148/2015): Previsto un contributo addizionale che deve essere versato dal datore di lavoro laddove usufruisca del integrazione salariale.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (Art. 30, comma 2, D.lgs. n. 148/2015): Rispetto alla previgente disciplina vengono stabiliti due differenti termini, uno iniziale, prima del quale non può essere presentata la domanda ed uno finale. Si tratta di termini ordinatori il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione. Indicazioni vengono fornite per la gestione delle domande durante il periodo transitorio che intercorre tra la pubblicazione del decreto e la circolare.

8. PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Effettuato di norma direttamente dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e dalla stessa posto a conguaglio sul modello UNIEMENS. Il pagamento diretto da parte dell’INPS è ammesso solo ed esclusivamente se l’impresa versa in condizioni di difficoltà finanziaria seria e documentata.

 

Fonte: INPS