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INPS – Circ. n. 141 del 03.08.2016: Ormeggiatori e barcaioli - Modalità di denuncia e versamento dei contributi di finanziamento.


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Con la circolare n. 141 del 3.08.2016, l’INPS fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per il settore degli ormeggiatori e dei barcaioli istituito con il decreto n. 95440 del 18.04.2016. La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

Nello specifico, il Fondo assicura ai lavoratori subordinati dei Gruppi, con la sola esclusione dei dirigenti, una tutela a sostegno del reddito per le medesime causali stabilite per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. In sostanza, la prestazione erogata è quella dell’assegno ordinario che viene erogato in caso di riduzione dell’orario di lavoro o nella sospensione temporanea dell’attività lavorativa. L’importo dell’assegno è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali.

I datori di lavoro sono obbligati a versare al Fondo:

a) un contributo ordinario nella misura dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; il contributo non è dovuto per gli apprendisti non professionalizzanti;

b) un contributo addizionale in caso d’uso, posto a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. In ogni caso, il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Fonte: INPS