Stampa

INPS - Mess. n. 2632 del 12.07.2023 : Reddito di cittadinanza - Gli effetti del regime transitorio sulla percezione dell' Assegno Unico Universale


icona

Con il mess. n. 2632 del 12.07.2023 , l' INPS fornisce chiarimenti in merito alla disciplina transitoria del Reddito di cittadinanza e i suoi effetti sull'erogazione dell' Assegno Unico Universale. 

La recente circ n. 61 del 12.07.2023 ha illustrato le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 alla normativa che disciplina il Reddito di Cittadinanza, fino alla loro abrogazione prevista per il 1° gennaio 2024. 

Il DL 48/2023 ( cd. DL Lavoro ) ha apportato modifiche al regime transitorio stabilendo che il limite massimo delle sette mensilità non oltre il 31 dicembre 2023, non trova applicazione per i percettori per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine suddetto di sette mesi. Il predetto limite non trova applicazione anche ai nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità, minorenni o persone con sessant'anni di età. 

L' INPS ha pertanto precisato che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza. 

La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza contemplate dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. 

Nel caso di nuclei composti da disabili , minorenni o ultra sessantenni , ai quali non si applica il limite di fruizione del Reddito di cittadinanza per le sette mensilità, va presentata  autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza al fine di percepire l’AUU con continuità a decorrere dal mese successivo alla cessazione dei pagamenti di Rdc.

Fonte : INPS