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INPS – Mess. n. 1197 del 16.03.2022 : Condanne penali – Illegittima la sospensione delle prestazioni


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Con il mess. n. 1197 del 16.03.2022 , l’ INPS recepisce la sentenza 137/2021 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 2, commi 58-63, della legge 92/2012 nella parte in cui dispone la sospensione delle prestazioni assistenziali anche se la pena viene scontata con misure alternative al carcere. Secondo la Consulta, revocare tali prestazioni può portare alla conseguenza che il condannato non abbia mezzi sufficienti per il sostentamento. 

A fronte del recepimento della sentenza della Consulta, l’ INPS non revocherà più le prestazioni oltre a consentire la possibilità di ripristinare le prestazioni revocate o respinte a meno che non sia intervenuta la decadenza sostanziale dell’azione giudiziaria. 

Fonte: INPS – Mess. n. 1197 del 16.03.2022