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Legge 28 marzo 2022 n. 25 : La conversione del Decreto Sostegni-ter


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Sul Supplemento Ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 è stata pubblicata la Legge 28 marzo 2022 n. 25(testo coordinato) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico “ ( cd. Decreto Sostegni-ter ). 

In materia di lavoro e previdenza sono da segnalare alcune novità introdotte in sede di conversione : 

Esonero contributivo turismo - A favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L’ esonero è riconosciuto - con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile [ Art. 4 c. da 2-bis a 2-septies ]. 

Ammortizzatori sociali agevolati - Viene esteso l’elenco dei settori che fino al 31 marzo 2022 possono accedere agli ammortizzatori sociali senza il pagamento del contributo addizionale ( tra i settori elencati nell’allegato I° : turismo, trasporti, filiera HO.RE.CA., attività ricreative, attività manifatturiere e dei servizi, dall'industria tessile alla produzione di pane, pasta e pasticceria, dall'organizzazione di convegni e fiere alla riparazione di elettrodomestici, mobili e articoli per la casa ) [art. 7, c. 1]. 

Somministrazione a tempo determinato – E’ estesa dal 30 settembre al 31 dicembre 2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavoratori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di u rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato [art. 23-quater]. 

In sede di conversione hanno trovato conferma : 

  • La proroga del trattamento di integrazione salariale covid-19, in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale per una durata massima di 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro [art. 22];
  • Le modifiche apportate al D.Lgs. n.148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ossia : la sospensione delle prestazioni in caso di lavoro subordinato ; l’esame congiunto anche per via telematica e l’istruttoria delle istanze più complesse a carico della sede centrale INPS [art. 23]; 

Fonte: Gazzetta Ufficiale