Gazzetta Ufficiale

Stampa

Legge 15 marzo 2024 n. 28 : CIGS imprese strategiche in amministrazione straordinaria. Nuove tutele per l’occupazione.


icona

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 la Legge 15 marzo 2024 n. 28 di conversione, con modificazioni, del DL 18 gennaio 2024 n. 4 recante “ Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico “.  [ TESTO COORDINATO ]

Il Decreto trova la sua ragion d’essere nell’urgenza avvertita dal Governo di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi come la ILVA S.p.a. .

Nel suo iter di conversione, il Decreto ha subito diverse modifiche con l’introduzione di istituti sperimentali volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale di grandi stabilimenti di interesse strategico nazionale.

Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese dell’ indotto di imprese di carattere strategico ( art. 2 quinquies ).  

La Legge di conversione riprende l’analoga disposizione prevista dal recente  DL 2 febbraio 2024 n. 9 recante disposizioni a tutela del indotto di grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.   

Cassa integrazione - Per fronteggiare le crisi occupazionali riconducibili a siti produttivi di carattere strategico a livello nazionale, è riconosciuta ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese con almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, un' integrazione al reddito , con relativa contribuzione figurativa , nella misura prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, per un periodo non superiore a 6 settimane , prorogabile fino a un massimo di settimane .  

Mono committenza e influsso gestionale - L’ accesso  al nuovo ammortizzatore sociale, riconosciuto per il solo 2024, è subordinato al riscontro  del nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente quando , in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere, servizi, beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese con finalità di tutela dell’ occupazione ( art. 4 – ter ).

Piano industriale e politiche attive  - La Legge di conversione introduce in via sperimentale, per il biennio 2024 – 2025, la possibilità per le imprese neo costituite a seguito di processi di aggregazione derivanti da fusioni , cessioni , conferimenti , acquisizioni di aziende o rami di esse, con organici complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori , di avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali al fine di definire un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo e gestire processi di transizione occupazionale. Con la stipula dell’accordo il datore di lavoro  si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie  per almeno 48 mesi .

Esonero contributivo totale - Al datore di lavoro che si impegna con la sottoscrizione dell’accordo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi  , nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Cessazioni : escluso il GMO – Una volta stipulato l’accordo, i rapporti di lavoro possono essere interrotti per giusta causa ; giustificato motivo soggettivo , dimissioni volontarie ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. L’ interruzione del rapporto per cause diverse da quelle consentite, come il licenziamento economico per giustificato motivo oggettivo, comporta una sanzione pari al doppio dell’esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.  

Transizioni occupazionali -  In via sperimentale le nuove imprese possono avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Ferma restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio possono essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzia per il lavoro , dai centri per l'impiego   o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. 

Altre misure di carattere finanziario introdotte con la legge di conversione riguardano :

1.     Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità per PMI e micro imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ( art. 2- bis ) ;

2.     Contributi a fondo perduto per le imprese dell’ indotto, finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato alle operazioni finanziarie di cui all’art. 2-bis ( art. 2-ter ) ;

3.     Pre-deducibilità dei crediti vantati dalle imprese dell’indotto o dai cessionari e garanti dei crediti nei confronti delle imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria  in data successiva alla data del 3 febbraio 2024 ( art. 2-quater ).  

Per quanto non menzionato si rinvia alla lettura del testo normativo.