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DL 18 gennaio 2024, n.4 : CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria. DL ILVA 2024.


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Il DL 18 gennaio 2024, n.4 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.14 del stesso 18 gennaio e, quindi, entrato in vigore il successivo 19 gennaio - deriva dalla urgenza avvertita dal Governo di “prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”.  

Assegnando tale scopo al decreto legge, sono diverse le innovazioni introdotte in via di urgenza, fra cui:- potenziamento delle prerogative del socio pubblico facente parte della compagine sociale (con una riscrittura parziale dell’art. 2, comma 2, del d.l. n.347/2003; - specifiche misure di sostegno finanziario volte a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici delle Società ILVA S.p.A. (tramite l’aggiunta di un comma 1-bis all’art. 1 del d.l. n.142/2019); - accelerazione della chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria (tramite l’aggiunta di un articolo 74-bis al d.lgs. n. 270/1999). In tale contesto di innovazioni riguardanti direttamente la disciplina della amministrazione straordinaria, si collocano non irrilevanti “disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria” (art 3 del decreto legge). 

In particolare, viene previsto che le imprese, impegnate nella gestione di uno stabilimento industriale di interesse strategico secondo l’ art. 1 del D.L. n. 207/2012 e con piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, possono proseguire, senza soluzione di continuità, nella fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze aziendali. In casi del genere, agli organi della procedura di amministrazione straordinaria viene riconosciuta anche la facoltà di richiedere le tutele di cui all’art. 7, comma 10-ter, del D.L. n.148/1993, secondo il quale “la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario”.  

Infine, considerando la complessità dei programmi di cui sopra, il decreto legge, allo scopo di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che i lavoratori, addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.