La maxi deduzione introdotta per il triennio 2025-2027 offre un’opportunità unica per ridurre il carico fiscale e incentivare nuove assunzioni. La misura consente una extra deduzione dall’IRES pari al 120% o 130% dei costi sostenuti per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2025-2027.
In pratica, il costo del personale assunto a tempo indeterminato può essere maggiorato del 20% ai fini del calcolo del reddito imponibile del datore di lavoro. Se l’assunzione riguarda lavoratori svantaggiati, la percentuale sale fino al 30% per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di :
- Lavoratori molto svantaggiati (art. 2 N. 99 del Reg. UE n. 651/2014), tra cui disoccupati da almeno 24 mesi, giovani under 24 senza esperienza, over 50 e minoranze etniche;
- Persone con disabilità, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- Persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- Donne con almeno due figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Donne vittime di violenza;
- Giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- Lavoratori in regioni svantaggiate, ovvero in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media UE27 e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- Disoccupati di lunga durata.
Come funziona il calcolo della maxi deduzione - L’importo della deduzione è calcolato considerando il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento del costo del personale rispetto all’anno precedente.
La deduzione si applica al valore più basso tra questi due importi. Ad esempio, se un’azienda assume nuovi dipendenti con un costo totale di 200.000 euro e l‘incremento del costo del personale è pari a 150.000 euro, la maggiorazione sarà calcolata su quest’ultimo importo, applicando la percentuale del 20% o del 30% a seconda della categoria di lavoratori assunti.
Le aziende devono dimostrare l’effettivo incremento occupazionale conservando registri delle assunzioni e cessazioni, calcoli dettagliati del costo del personale e dichiarazioni fiscali conformi alla normativa vigente.
Per approfondire i dettagli normativi, è possibile consultare la Legge n. 207/2024 ( Legge di bilancio 2025 ) ; il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 così come modificato dal DL 17 giugno 2025 n. 84 ; la circ. n. 1 del 20.01.2025 dell’ Agenzia delle Entrate e il decreto 25 giugno 2024 e decreto 27 giugno 2025 per le disposizioni attuative.
Gruppi societari - Ricordiamo che il Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84, ha escluso le società collegate dal perimetro del gruppo per il calcolo dell’incremento occupazionale, con efficacia retroattiva dal 2024. Quindi, vengono escluse dal perimetro del “gruppo interno” tutte le società collegate ex art. 2359 c.c., ivi incluse le società a controllo congiunto come definite dal D.I. 25 giugno 2024.
Con l’ ultimo decreto del 27 giugno scorso, il Ministero dell’ Economia e Finanze ha inoltre integrato le disposizioni attuative originarie fornendo chiarimenti sul calcolo della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le aziende appartenenti ai gruppi societari.
Dinamica occupazionale di gruppo - Per il corretto calcolo della maggiorazione nei gruppi societari, occorre verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico” in quanto eventuali riduzioni nette degli occupati, avvenute in una società del gruppo, influenzano il beneficio spettante anche alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione dell’agevolazione.
Con il decreto del 27 giugno 2025 è stato sostituito l’ art. 5, comma 8 del decreto 25 giugno 2024, il quale forniva le modalità di calcolo del beneficio per i gruppi interni, prevedendo che il costo teoricamente agevolabile dovesse essere ulteriormente ridotto di un importo percentuale, tenuto conto dell’incidenza calcolata per teste della riduzione netta del numero di lavoratori delle società del gruppo ( falcidia di gruppo e individuale).
La nuova formulazione prevede ora che ogni soggetto appartenente al gruppo riduce il costo da assumere ai fini della maggiorazione , per un importo pari al “prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno” ( Per meglio comprendere il metodo di calcolo, è possibile fare riferimento all’ esempio proposto dalla relazione illustrativa del decreto ).
La nuova formulazione consente il superamento di alcune incertezze interpretative, con l’obbiettivo di dare rilevanza al gruppo come unico soggetto economico, al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quello che si sarebbe determinato per un singolo soggetto giuridico.
WST Law & Tax