Il Ministero dell’ Economia e Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato il decreto 27 giugno 2025 contenente chiarimenti sul calcolo della maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le aziende appartenenti a gruppi societari.
I chiarimenti, in linea con l’agevolazione istituita dal Dlgs n. 216/2023, puntano a dirimere le eventuali incertezze interpretative sull’applicazione del “ fattore correttivo “, con cui viene determinata l’incidenza dei decrementi occupazionali.
Come noto, l’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, istitutivo della misura, prevede per i titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi una maggiorazione del costo del lavoro deducibile dal reddito. L’agevolazione si applica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nel caso di incremento del numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
Per il corretto calcolo della maggiorazione nei gruppi societari, occorre verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico”. Pertanto, ai fini della determinazione della misura della maggiorazione, occorre considerare la dinamica occupazionale del gruppo. Infatti, eventuali riduzioni nette degli occupati avvenute in alcune società del gruppo, influenzano il beneficio spettante anche alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione del beneficio.
In quest’ ultimo caso, il decreto 25 giugno 2024 aveva introdotto un “fattore di correzione”, in base al quale l’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito di un gruppo di società ( art. 5, comma 8 ).
Il decreto 27 giugno 2025, apportando modifiche alla precedente disciplina, stabilisce, in sostituzione dell’ art. 5, comma 8 quanto segue :
“Ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’articolo 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.
Per meglio comprendere il metodo di calcolo, è possibile fare riferimento al esempio proposto dalla relazione illustrativa del decreto.
Gruppo composto da 3 società (A, B, C) in cui si presenta la seguente situazione (si assuma che il costo unitario di un dipendente sia pari a 40.000 euro):
- la società A nel 2024 assume 50 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 2.000.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 2.500.000 euro;
- la società B nel 2024 assume 90 nuovi dipendenti a tempo indeterminato (costo per ciascun dipendente 40.000 euro = 3.600.000 euro), senza che si siano verificate riduzioni dell’organico, e ha un incremento del costo complessivo del personale di 3.400.000 euro (l’incremento del costo complessivo del personale inferiore al costo complessivo dei neoassunti può essere dovuto, ad esempio, a un minor ricorso allo straordinario rispetto all’anno precedente);
- la società C nel 2024 licenzia 10 dipendenti e non assume dipendenti, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato:
· La società A, ai fini della maggiorazione, rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (2.000.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a: 2.000.000 – 142.800 (il 7,14% di 2.000.000) = 1.857.200.
· La società B ai fini della maggiorazione rileva dapprima il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del personale (3.400.000 di euro) e, successivamente, riduce tale importo applicando il fattore di correzione. Il costo da maggiorare sarà pari a: 3.400.000 – 242.760 (il 7,14% di 3.400.000) = 3.157.240.
In linea con le finalità promozionali del provvedimento originario, la nuova disposizione vuole assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della misura agevolativa.
l nuovo criterio è applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa e, quindi, con effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
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