Gazzetta Ufficiale

Stampa

DLgs. 30 novembre 2023 n 216 : Riforma fiscale IRPEF e super deduzione per nuove assunzioni


icona

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 del DLgs. 30 dicembre 2023, n. 216 prende avvio la riforma fiscale , con specifiche disposizioni in vigore per l’anno 2024. 

Un elemento cardine del provvedimento è la revisione dell'IRPEF con il passaggio da un sistema di quattro aliquote a uno più snello con tre aliquote. Parallelamente alla revisione delle aliquote IRPEF, il provvedimento dispone un taglio delle detrazioni fiscali per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro. L'obiettivo di questa misura è rendere il sistema fiscale più equo, facendo in modo che il carico delle tasse sia distribuito in maniera proporzionale ai redditi. Prevista anche una super- deduzione del costo del lavoro volta ad incentivare le assunzioni stabili con contratto a tempo indeterminato effettuate da titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni. Prevista infine la cancellazione  dell’ aiuto per la crescita economica ( ACE )  introdotto dall’articolo 1 del DL n. 201/2011. 

Articolo 1 - Revisione della disciplina dell'Irpef

Il decreto prevede, per l’anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda.

a) fino a 28mila euro, 23%
b) oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%
c) oltre 50mila euro, 43%.

Le modifiche suddette interessano lo scaglione di reddito compreso tra i 15.001 e i 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024, l’aliquota del 23%, in luogo di del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.

Sempre per il 2024, se il reddito complessivo non supera 15 mila euro , la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro. Inoltre viene innalzata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro viene previsto un trattamento integrativo qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro e rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Il trattamento così riconosciuto non concorre alla formazione del reddito.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza l'applicazione delle precedenti disposizioni. 

Articolo 2 - Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50mila euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) , l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.

Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Articolo 3 - Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef alla nuova disciplina dell'Irpef

Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni, il Dlgs prevede che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.

Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza.

Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l’addizionale comunale all’Irpef. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato che detti enti, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all’Irpef.

Articolo 4 - Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

L’articolo 4 prevede per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (ossia, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2024) per i titolari di:

  • reddito d’impresa, da intendersi come i soggetti di cui all’art. 73, co. 1 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 del TUIR;
  • esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR,

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato – ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

L’agevolazione spetta a condizione che:

  • i soggetti hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2024 per almeno 365 giorni;
  • l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali; di talché sono escluse dall’ambito applicativo dell’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano tatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria (i.e. liquidazione coatta amministrativa; amministrazione delle grandi imprese; concordato preventivo….).

Per fruire dell’agevolazione, inoltre, l’incremento occupazione rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell’esercizio 2023.

Per finalità antielusive, la verifica di tale condizione deve essere effettuata al netto degli occupazionali verificatisi nelle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minore tra:

  • il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
  • l’incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio 2023. 

Al fine di non pregiudicare l’occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le imprese , è previsto che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 debba essere comunque superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d' imposta 2023.

Un ulteriore maggiorazione di dieci punti percentuali del costo ammesso in deduzione può essere riconosciuta per le assunzioni di lavoratori appartenenti a particolari categorie meritevoli di maggior tutela, individuati all’allegato 1 del decreto.  Trattasi di lavoratori svantaggiati o con disabilità.

Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le disposizioni attuative della disciplina in questione, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categoria di lavoratori svantaggiati così da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo sostenuto per dette categorie.

Infine, la norma chiarisce che, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni precedenti, mentre, nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le suddette disposizioni

Articolo 5 – Abrogazioni ACE

Il decreto, infine, abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la norma che prevedeva l’Aiuto alla crescita economica, ossia la possibilità per le società e i soggetti passivi Ires di dedurre, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto, l’importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.