Con l’ordinanza n. 2286 del 04.02.2026, la Cassazione afferma che, in ipotesi di omissione contributiva, laddove il lavoratore decida di incardinare una azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., l’unico legittimato passivo è il datore in qualità di soggetto danneggiante.
Il fatto affrontato
Il collaboratore di uno studio legale, deducendo di aver svolto in concreto la propria attività quale lavoratore subordinato alle dipendenze dei vari avvocati succedutisi nel tempo, ricorre giudizialmente nei loro confronti al fine di richiedere il pagamento di differenze retributive e di un risarcimento del danno per omissione contributiva.
La Corte d’Appello accoglie solo la prima parte della predetta domanda, ritenendo applicabile l’art. 2112 c.c. anche al trasferimento di uno studio professionale.
L’ordinanza
La Cassazione - ribaltando sul punto la statuizione della Corte d’Appello - afferma che l’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica (che si verifica al momento in cui il medesimo raggiunge l'età pensionabile).
Secondo i Giudici di legittimità, in presenza di tali circostanze, il lavoratore ha diritto di tutelarsi esperendo, contro il proprio datore autore dell’omissione, una azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 c.c.
Per la sentenza, in questo caso, non sussiste neppure il litisconsorzio necessario con l’INPS, condizione essenziale, invece, in ipotesi di domanda volta ad ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, riconoscendo il diritto dello stesso ad ottenere il ristoro per l’omessa contribuzione previdenziale.
A cura di WST
