Con la sentenza n. 9 del 17.01.2025, il Tribunale di Lanciano afferma che, ai fini dell’iscrizione nella gestione previdenziale commercianti, è necessaria la prova dell'abitualità e della prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, elementi che si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente l’avviso di addebito con cui l’INPS, a seguito dell’iscrizione d’ufficio alla gestione degli esercenti attività commerciale a far data dal 12.09.1991, gli ha chiesto la relativa contribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, l’INPS chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione, anche parziale, delle spese di lite, essendo intervenuto lo sgravio dell’avviso.
La sentenza
Il Tribunale rileva che il carattere abituale e prevalente richiesto ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali si concreta nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.
Per la sentenza, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Secondo il Giudice, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti grava sull'INPS, avendo il ricorso per oggetto la sussistenza della pretesa contributiva.
Su tali presupposti, il Tribunale di Lanciano accoglie il ricorso, non avendo dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l’iscrizione nella gestione commercianti.
A cura di WST