Con l’ordinanza n. 28531 del 06.11.2024, la Cassazione afferma che l’INAIL, al fine di procedere con l’inquadramento di un datore di lavoro, è tenuta seguire la classificazione operata dall’INPS.
Il fatto affrontato
La società impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INAIL ha rettificato d’ufficio la posizione della stessa a seguito del diverso inquadramento affidatole dall’INPS.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, dichiarando legittimo il provvedimento dell’INAIL.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la classificazione dei datori di lavoro operata dall'INPS ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali.
Per la sentenza, dunque, l’inquadramento dato dall’INPS incide anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, correttamente l’INAIL, nel caso di specie, si è adeguata alla decisione dell’Istituto previdenziale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società.
A cura di WST