Novità per i datori di lavoro del settore marittimo e dell'aviazione civile, dal 1° gennaio 2026 non sarà più facoltativa la scelta dell'applicazione del sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni previdenziali diverse dalla malattia. È quanto comunica l’INPS con il mess. n. 3368 del 10.11.2025 .
Dal nuovo anno, infatti, tutti i datori di lavoro di questi settori dovranno obbligatoriamente applicare il sistema ordinario di anticipazione e conguaglio per le seguenti prestazioni, diverse dalla tutela per la malattia: congedo di maternità; congedo di paternità (alternativo e obbligatorio); congedo parentale; rriposi giornalieri per allattamento; permessi legge 104/1992; congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità grave; donazione sangue e/o midollo osseo.
Continuano invece ad essere erogate in modalità diretta dall'INPS le seguenti prestazioni del settore marittimo, ossia : indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale; indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare; indennità per inabilità temporanea per lavoratori marittimi in continuità di rapporto; temporanea inidoneità all'imbarco per malattia comune (legge "Focaccia").
Con il sistema di anticipazione e conguaglio le aziende dovranno anticipare le prestazioni ai dipendenti e procedere al conguaglio tramite denuncia contributiva UNIEMENS richiedendo il nuovo codice di autorizzazione se non già richiesto. L’INPS ricorda che, per quanto riguarda i lavoratori marittimi, il conguaglio riguarda solo quelli in continuità di rapporto di lavoro o con evento verificatosi durante la vigenza del rapporto.
Fonte: INPS
