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Cassazione: per il minimale contributivo si tiene in considerazione il CCNL leader


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Con l’ordinanza n. 13840 del 19.05.2023, la Cassazione afferma che il trattamento retributivo da porre a base del minimale contributivo non che essere quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

Il fatto affrontato

La cooperativa propone opposizione giudiziale all’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto € 55.930,57 a titolo di contributi, per avere la società individuato come retribuzione imponibile quella indicata da un contratto collettivo sottoscritto da associazioni non risultanti tra quelle comparativamente più rappresentative.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la retribuzione da prendere come imponibile è soltanto quella prevista dal c.d. "contratto leader".

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la scelta della fonte collettiva ai fini della determinazione della misura dell'obbligo previdenziale, fra tutte quelle astrattamente applicabili (anche di diverso livello), è devoluta all'autonomia datoriale, essendo una scelta che il legislatore riserva a sé.

Secondo i Giudici di legittimità, l’obiettivo del legislatore è quello di garantire ai lavoratori di conseguire quel trattamento pensionistico (obbligatorio) "adeguato" cui fa espresso riferimento l'articolo 38 Cost.

Per la sentenza, ne consegue che è necessario scegliere il contratto trainante (definito, per ciò stesso "leader"), perché meglio degli altri appare in grado di rappresentare le caratteristiche soggettive dell'impresa nonché la storia contributiva dei lavoratori interessati alla definizione del minimale contributivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della cooperativa, non avendo la stessa utilizzato quale parametro la retribuzione individuata dal CCNL sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

A cura di Fieldfisher