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Corte Costituzionale: gli incentivi contributivi non spettano per l’assunzione di lavoratori in CIGS


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Con l’ordinanza n. 256 del 05.12.2019, la Corte Costituzionale afferma che non viola l’art. 3 della Cost. la norma che prevede incentivi contributivi per l’assunzione solo di soggetti disoccupati e non anche di lavoratori in CIGS a “zero ore”, stante la diversità delle condizioni e la finalità conservativa del rapporto propria della cassa integrazione.

Il caso affrontato

La società propone ricorso giudiziale avverso un avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di un importo complessivo di € 590.358,28, a titolo di contributi omessi.
In particolare, secondo l’Istituto previdenziale all’azienda non spettavano le agevolazioni contributive - previste dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016 - di cui la stessa si era avvalsa per assumere lavoratori già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, dal momento che detti soggetti non erano privi di occupazione come prescritto dalla norma.
Il Tribunale del Lavoro di Trento - investito del caso - solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 118, della legge di Stabilità 2015 e dell’art. 1, comma 178, della legge di Stabilità 2016, nella parte in cui stabiliscono un esonero contributivo soltanto in caso di assunzioni di soggetti disoccupati e non anche di lavoratori che, pur risultando formalmente occupati nei sei mesi precedenti, abbiano un’occupazione non stabile (es.: CIGS, ecc.).

L’ordinanza

La Corte Costituzionale – nel dichiarare manifestamente infondata la predetta questione di legittimità – rileva, preliminarmente, la diversità strutturale tra la posizione del lavoratore in CIGS e quella del lavoratore licenziato e, dunque, disoccupato.

Per la sentenza, infatti, la funzione svolta dalla CIGS - che presuppone la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa ed il mantenimento del rapporto di lavoro - risulta incompatibile, anche nei casi più gravi quali la sospensione a “zero ore”, con le finalità di promozione di occupazione stabile perseguita dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

Secondo i Giudici costituzionali, il legislatore ha espressamente previsto specifiche misure di promozione dell’occupazione di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale tramite benefici contributivi in caso di loro assunzione, stabilendone di volta in volta condizioni e requisiti.
Pertanto, non può ritenersi che egli abbia fatto cattivo uso della propria discrezionalità nel disporre che i predetti esoneri contributivi si applichino solo in caso di assunzione di soggetti privi di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, in quanto essi versano in una oggettiva situazione di particolare svantaggio.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale afferma che le disposizioni in esame non integrano la dedotta lesione dell’art. 3 della Cost. e che, dunque, la relativa questione sollevata deve essere dichiarata infondata.

A cura di Fieldfisher