Stampa

FAQ Decontribuzione lavoratrici madri : Dall' INPS nuovi chiarimenti


icona

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il “Bonus mamme”: l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 € annui da riparametrare su base mensile, per le lavoratrici (9,19% della retribuzione) che hanno almeno tre figli.

Per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli. L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato (anche agricolo, in somministrazione e in apprendistato) con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse invece le lavoratrici domestiche.

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio 2024, hanno diritto all’esonero dallo stesso mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel 2025 e nel 2026, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

E' di qualche settimana fa la circ. n. 27 del 31.01.2024 con la quale l' Istituto ha affrontato e risolto alcune problematiche di carattere tecnico-operativo lascate in sospeso dalla formulazione della norma.

Per la lavoratrici madri interessate alla decontribuzione , o per i datori di lavoro tenuti ad informare le proprie dipendenti, l' Istituto ha predisposto delle Frequently Asked Question ( FAQ )

 Di seguito sono riportati i principali punti trattati nelle FAQ pubblicate sull'argomento:

  • Beneficiari e criteri di ammissibilità: la decontribuzione è destinata alle lavoratrici madri con almeno 3 figli, impiegate a tempo indeterminato, inclusi i regimi di lavoro part-time. Si escludono i soli rapporti di lavoro domestico. Per il solo anno 2024, è estesa anche alle madri di 2 figli, con il requisito che il più piccolo abbia meno di 10 anni.
  • Esenzione contributiva: le lavoratrici madri beneficiarie godono di un'esenzione totale dalla quota di contributi previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro all'anno, calcolati su base mensile.
  • Durata del beneficio: l'esenzione è valida fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo per le madri di 3 o più figli. Per le madri di 2 figli, il beneficio si estende fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
  • Modalità di richiesta: le lavoratrici interessate devono comunicare al datore di lavoro la propria volontà di usufruire dell'esenzione, indicando il numero di figli e comunicando i relativi codici fiscali. Nel caso in cui la lavoratrice indichi solo il numero di figli al datore di lavoro, i rispettivi codici fiscali dovranno essere inseriti nell’apposito applicativo INPS che sarà rilasciato prossimamente.
  • Erogazione del beneficio: l'esenzione contributiva viene applicata direttamente in busta paga, senza necessità di interventi aggiuntivi da parte del datore di lavoro.
  • Compatibilità con congedo di maternità o parentale: l'esonero non è compatibile con tali istituti. Tuttavia, qualora sia prevista un'integrazione da parte del datore di lavoro, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell'agevolazione.

Le FAQ forniscono dettagliate risposte anche su altri punti, come la compatibilità con altri congedi ed istituti e l'inclusione dei minori in affidamento preadottivo o temporaneo. Non manca il riferimento ad altre casistiche particolari.  

Fonte: INPS