Dovere di sicurezza e norme prevenzionistiche Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/category/rapporti-di-lavoro/dovere-di-sicurezza-e-norme-prevenzionistiche/ Associazione per lo sviluppo del lavoro Mon, 30 Mar 2026 13:06:33 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.lavorosi.it/wp-content/uploads/2025/11/cropped-favicon-32x32.png Dovere di sicurezza e norme prevenzionistiche Archivi - Lavorosì https://www.lavorosi.it/category/rapporti-di-lavoro/dovere-di-sicurezza-e-norme-prevenzionistiche/ 32 32 RLS aziendali : Entro il 31 marzo la comunicazione all’ INAIL https://www.lavorosi.it/rls-aziendali-entro-il-31-marzo-la-comunicazione-all-inail/ Mon, 30 Mar 2026 08:55:08 +0000 https://www.lavorosi.it/?p=57921 Il prossimo 31 marzo scade il termine per la comunicazione ad INAIL dei nominativi degli RLS aziendali. Eletto tra i lavoratori, il rappresentante osserva e  segnala eventuali anomalie nel sistema di prevenzione della sicurezza, partecipando alla valutazione dei rischi e , se del caso,  può rivolgersi direttamente alle autorità se le misure di sicurezza non sono adeguate.

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Il prossimo 31 marzo scade il termine per la comunicazione ad INAIL dei nominativi degli RLS aziendali.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro non è una figura obbligatoria dell’organigramma della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta però una figura essenziale al quale vengono assegnati non obblighi ma attribuzioni. Eletto tra i lavoratori ( ciò esclude che possa essere un dirigente, un consulente esterno o lo stesso datore di lavoro ), il rappresentante ha il compito di osservare e  segnalare eventuali anomalie nel sistema di prevenzione della sicurezza, partecipando alla valutazione dei rischi e , se del caso,  può rivolgersi direttamente alle autorità se le misure di sicurezza non sono adeguate.

L’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sua nomina debba essere comunicata all’ INAIL entro il 31 marzo. La comunicazione riguarda le aziende che nel corso dell’anno 2025 hanno proceduto:

  • alla prima elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in azienda,
  • alla nomina di un nuovo rappresentante (ad esempio per sostituzione),
  • oppure hanno effettuato una modifica dei dati relativi a un RLS già comunicato.

Queste aziende devono seguire la procedura telematica presente sul portale INAIL , utilizzando il servizio dedicato (“Dichiarazione RLS”). Nella comunicazione vanno inseriti i dati dell’azienda, dell’unità produttiva e del lavoratore eletto, inclusi codice fiscale e data di nomina. Inoltre, la procedura va effettuata separatamente per ogni unità produttiva: quindi, aziende con più sedi devono inviare più dichiarazioni.

Se, alla scadenza dei 3 anni l’incarico è riaffidato alla stessa persona, non sarà necessaria alcuna comunicazione. Se, viceversa, non ci sono stati cambiamenti e il nominativo risulta già correttamente registrato presso l’INAIL, non è necessario inviare una nuova comunicazione.

In caso di inadempimento (mancata o incompleta comunicazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da circa 71 a 427 euro.

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Bando ISI: dal 13 aprile 2026 compilazione e registrazione delle domande https://www.lavorosi.it/bando-isi-dal-13-aprile-2026-compilazione-e-registrazione-delle-domande/ Tue, 10 Mar 2026 07:06:19 +0000 https://www.lavorosi.it/?p=57580 Dal 13 aprile e fino alle ore 18.00 del 28 maggio 2026 è aperta la procedura di compilazione e registrazione delle domande per il Bando Isi 2025.

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Con un comunicato stampa del 2 marzo 2026, l’INAIL comunica che dal 13 aprile e fino alle ore 18.00 del 28 maggio 2026 è aperta la procedura di compilazione e  registrazione delle domande per il Bando Isi 2025. Entro tale termine le imprese possono presentare la domanda di partecipazione al Bando, attraverso il quale l’Inail mette a disposizione 600 milioni di euro a fondo perduto destinati a progetti di prevenzione.

E’ utile ricordare che il bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Fonte: INAIL

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Cassazione: il preposto è responsabile anche per la sicurezza dei dipendenti delle ditte appaltatrici https://www.lavorosi.it/cassazione-il-preposto-e-responsabile-anche-per-la-sicurezza-dei-dipendenti-delle-ditte-appaltatrici/ Mon, 09 Mar 2026 22:50:41 +0000 https://www.lavorosi.it/?p=57602 Con la sentenza 7096/2026, la Cassazione penale afferma che, nei cantieri dove operano più imprese, il preposto è tenuto a vigilare sulla sicurezza di tutti i lavoratori che accedono allo stesso, non limitandosi ai propri diretti sottoposti.

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Con la sentenza n. 7096 del 23.02.2026, la Cassazione penale afferma che, nei cantieri dove operano più imprese, il preposto è tenuto a vigilare sulla sicurezza di tutti i lavoratori che accedono allo stesso, non limitandosi ai propri diretti sottoposti.

Il fatto affrontato

La Corte d’Appello ritiene il preposto colpevole del reato di cui di cui all’art. 19 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008, per aver omesso di segnalare l’assenza di porzione del piano di calpestio del ponteggio, dal quale era caduto un lavoratore di una ditta diversa da quella di appartenenza del preposto, ma operante nel medesimo cantiere.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva preliminarmente che, nell’ipotesi in cui vi siano più imprese che operano nello stesso cantiere, la posizione di garanzia assunta dal preposto riguarda i rischi di tutti coloro che accedano al cantiere per fini lavorativi.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, la responsabilità del preposto non è limitata esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore, ma si estende – con l’applicazione delle misure di prevenzione – a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro.

Per la sentenza, ne conseguenza che i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i prestatori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato, confermando la colpevolezza del medesimo rispetto al reato ascrittogli.

A cura di WST

 

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Cassazione: il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione in un ambiente nocivo? https://www.lavorosi.it/cassazione-il-lavoratore-puo-rifiutarsi-di-svolgere-la-prestazione-in-un-ambiente-nocivo/ https://www.lavorosi.it/cassazione-il-lavoratore-puo-rifiutarsi-di-svolgere-la-prestazione-in-un-ambiente-nocivo/#respond Thu, 19 Feb 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-il-lavoratore-puo-rifiutarsi-di-svolgere-la-prestazione-in-un-ambiente-nocivo/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 3145 del 12.02.2026, stabilisce che il lavoratore può rifiutarsi di lavorare in ambienti nocivi, ponendo l'onere della prova al datore di lavoro.

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Con l’ordinanza n. 3145 del 12.02.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, l’assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell’integrità fisica o della personalità morale, deve essere provata dal datore di lavoro nella logica della responsabilità contrattuale, secondo l’art. 1218 c.c.; mentre il prestatore può limitarsi ad allegare la presenza nell’ambiente di lavoro del fattore di rischio potenziale e, qualora agisca per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna il licenziamento irrogatole per non essersi presentata in servizio.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, visto che l’assenza della ricorrente era da ritenersi frutto di eccezione di inadempimento, a fronte della violazione dell’art. 2087 c.c. commessa da parte del datore.

L’ordinanza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che, al fine di giustificare una eccezione di inadempimento, il dipendente può dedurre l’esistenza di una situazione di nocività per la sua salute.

Per la sentenza, spetta, poi, al datore l’onere di provare che detta condizione nociva non è presente all’interno dell’ambiente di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, rea di non aver assolto il predetto onere probatorio.

A cura di WST Law & Tax

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Rischio Amianto, le modifiche al Testo Unico in vigore dal 24 gennaio. https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/ https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/#respond Thu, 29 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/rischio-amianto-le-modifiche-al-testo-unico-in-vigore-dal-24-gennaio/ Il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2025 introduce modifiche significative al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro per migliorare la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto, con aggiornamenti su obblighi, sorveglianza sanitaria e misure di prevenzione.

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In attuazione della della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, il Governo ha pubblicato in data 9 gennaio il D.Lgs 31 dicembre 2025, n. 213.

Il decreto introduce numerose modifiche al Titolo IX, capo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 244–262 e allegati) in relazione al Rischio amianto. Gli aggiornamenti significativi seguono tre assi principali :

·       ampliamento e precisazione delle attività coperte e degli obblighi di individuazione preventiva;

·       rafforzamento di notifica, tracciabilità documentale, misure tecniche/DPI e gestione di ambienti chiusi;

·       evoluzione delle misurazioni e della sorveglianza sanitaria, con una transizione tecnica fissata al 21 dicembre 2029 e introduzione di un allegato sulle patologie correlate e nuovi profili sanzionatori.

Campo di applicazione più esplicito e ampio – Fermo restando quanto previsto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, le norme si applicano a “tutte le attività lavorative” nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto durante il lavoro, includendo espressamente: manutenzione, ristrutturazione e demolizione; rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto; smaltimento e trattamento dei rifiuti; bonifica delle aree interessate; attività estrattiva o di scavo in “pietre verdi”; lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi. Viene inoltre precisato che i silicati fibrosi richiamati dalla disciplina sono classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, ai sensi dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Individuazione preventiva dei materiali a potenziale contenuto di amianto – Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, il datore di lavoro deve adottare “ogni misura necessaria” per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per edifici antecedenti alla L. 27 marzo 1992, n. 257, deve attivarsi chiedendo informazioni (proprietari, altri datori di lavoro) e ricercandole presso altre fonti (inclusi registri pertinenti). Se non disponibili, deve far eseguire l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da “operatore qualificato” e acquisirne il risultato prima dell’inizio dei lavori.

Valutazione dei rischi con priorità alla rimozione – Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto (o da materiali contenenti amianto), il datore di lavoro valuta i rischi per stabilire natura e grado dell’esposizione e deve “dare priorità alla rimozione” dell’amianto/materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifica all’organo di vigilanza e contenuti minimi – Prima dell’inizio dei lavori elencati (manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento/trattamento rifiuti, bonifica, estrazione/scavo in pietre verdi) in cui i lavoratori sono o possono essere esposti, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente. La notifica può essere telematica e può avvenire anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La notifica deve includere almeno una descrizione sintetica di: ubicazione del cantiere (e aree specifiche); tipo e quantitativi di amianto manipolati; attività/procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento rifiuti, eventuale ricambio aria in ambienti chiusi); numero di lavoratori interessati, elenco dei lavoratori assegnabili al sito, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica; data inizio e durata; misure per limitare l’esposizione e elenco dei dispositivi da utilizzare.
È previsto inoltre che la documentazione relativa a tali elementi  debba essere conservata per quaranta anni.

Misure di prevenzione e protezione: focus su “manipolazione attiva”, DPI e ambienti chiusi –
Il decreto rafforza le misure per limitare l’esposizione “al più basso valore tecnicamente possibile” e, nei casi di rischio connesso alla manipolazione attiva, prevede l’uso “sempre” dei DPI, inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. L’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo, e l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione. Per i processi lavorativi, si stabilisce l’obiettivo di evitare la produzione di polvere di amianto o, se non possibile, evitare emissioni nell’aria tramite misure quali: eliminazione della polvere; aspirazione alla fonte; abbattimento continuo delle fibre sospese (acqua nebulizzata e/o incapsulanti). Vengono inoltre introdotti riferimenti espressi a: procedura di decontaminazione dei lavoratori e protezione adeguata per lavori in ambienti chiusi.

Misurazioni delle fibre e valore limite: obblighi e regime transitorio fino al 2029 – Per garantire il rispetto del valore limite e in funzione della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari, durante specifiche fasi operative, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale (ed eventualmente ambientale nell’aria confinata di lavoro). I risultati vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi. Metodo di misurazione : 

  • fino al 20 dicembre 2029: microscopia ottica in contrasto di fase; conteggio fibre totali secondo metodo OMS 1997 (o equivalente);
  • dal 21 dicembre 2029: microscopia elettronica (o metodo alternativo equivalente o più accurato), considerando anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; è previsto un successivo decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali) per definire metodi di campionamento e conteggio.
  • Valore limite (art. 254):
  • fino al 20 dicembre 2029: obbligo di garantire che nessun lavoratore sia esposto oltre 0,01 fibre per cm³ (TWA 8 ore);
  • dal 21 dicembre 2029: stesso valore numerico (0,01 fibre per cm³, TWA 8 ore), misurato conformemente alla disciplina dell’art. 253, comma 6-bis (misurazioni più accurate).

In caso di superamento del valore limite, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori con produzione di polvere, i lavori devono cessare immediatamente; possono proseguire solo dopo misure adeguate di protezione e dopo individuazione delle cause e adozione delle misure necessarie per ovviare alla situazione.

 Confinamento e verifiche prima della ripresa di altre attività – Per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica. Inoltre, è rafforzata la previsione di verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, prevedendo espressamente che ciò possa avvenire anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro.

Formazione: contenuti e adattamento alla mansione – La formazione è aggiornata con particolare attenzione alla funzione/scelta/selezione/limiti/corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, soprattutto delle vie respiratorie. È previsto che la formazione sia adattata “il più possibile” alle caratteristiche della mansione e ai compiti e metodi di lavoro specifici. Per chi effettua demolizione o rimozione dell’amianto è richiesta ulteriore formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere emissione e dispersione di fibre durante i processi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria: periodicità e visita alla cessazione – Per i lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione alla polvere da manipolazione attiva, la sorveglianza sanitaria è prevista: prima dell’adibizione e periodicamente almeno una volta ogni tre anni (o con periodicità fissata dal medico competente), anche per verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. È prevista inoltre una visita medica alla cessazione del rapporto, con indicazioni del medico competente sulle prescrizioni da osservare e sull’opportunità di successivi accertamenti.

 Registro esposti e comunicazioni: ruolo INAIL – Il datore di lavoro iscrive i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 259) nel registro di cui all’art. 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL. Il testo sostituisce i riferimenti a ISPESL con INAIL.  

Patologie correlate all’amianto: nuovo Allegato XLIII-ter – È inserito l’Allegato XLIII-ter (“Malattia professionale correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie”), richiamato dagli artt. 244–261. L’elenco comprende: asbestosi; mesotelioma; cancro del polmone; cancro gastrointestinale; cancro della laringe; cancro delle ovaie; malattie pleuriche non maligne.

Profili sanzionatori – Sono adeguati i richiami dell’art. 262 alle nuove disposizioni, includendo espressamente l’art. 249, comma 1-bis e l’art. 250, comma 2-bis (con aggiornamento dei richiami sanzionatori anche rispetto ai commi 2 e 3 dell’art. 250).

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Cassazione: sicurezza, la formazione deve avere ad oggetto le mansioni concretamente svolte https://www.lavorosi.it/cassazione-sicurezza-la-formazione-deve-avere-ad-oggetto-le-mansioni-concretamente-svolte/ https://www.lavorosi.it/cassazione-sicurezza-la-formazione-deve-avere-ad-oggetto-le-mansioni-concretamente-svolte/#respond Sun, 25 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-sicurezza-la-formazione-deve-avere-ad-oggetto-le-mansioni-concretamente-svolte/ La Cassazione, con la sentenza n. 1908 del 2026, sottolinea l'importanza della formazione in sicurezza basata sulle mansioni effettivamente svolte dai dipendenti.

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Con la sentenza n. 1908 del 19.01.2026, la Cassazione afferma che, in ordine alla formazione da impartire in materia di sicurezza, il datore deve tener conto, secondo il principio di effettività, delle mansioni di fatto svolte dal dipendente.

Il fatto affrontato

A seguito di un infortunio occorso ad un dipendente, la legale rappresentante di una società viene condannata per il reato di lesioni colpose, per aver consentito che il lavoratore svolgesse attività diverse da quelle che formavano oggetto del contratto, per non averlo dotato di un’attrezzatura conforme e idonea, per non avergli fornito un’adeguata formazione/informazione in tema di s di sicurezza e per non aver valutato i rischi e le condizioni dell’attività di fatto svolta.

La sentenza

La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva che, in materia di sicurezza, l’obbligo formativo posto in capo al datore di lavoro deve tener conto delle mansioni di fatto svolte da ogni dipendente.

Ciò che, infatti, conta – per la sentenza – è il c.d. principio di effettività, soprattutto nell’ipotesi in cui il dipendente svolga con abitualità un certo tipo di mansioni.

Ravvisando, nel caso di specie, la violazione di detto obbligo da parte della società, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputata e conferma la sua colpevolezza rispetto a lei reati ascritti.

A cura di WST Law & Tax

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D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/ https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/#respond Mon, 12 Jan 2026 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/dlgs-n-31-dicembre-2025-n-213-rischio-amianto-le-nuove-modifiche-al-testo-unico-sulla-sicurez/ Il D.Lgs. n. 213/2025 introduce nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza, ridefinendo gli standard per i lavoratori esposti all'amianto.

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D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza.













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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2026, il D. Lgs 31 dicembre 2025, n. 213. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 apporta modiche alla Direttiva ( UE ) 2009/148 relativa alle misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro.

La norma apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 81/2008 (Titolo IX, Capo III), ridefinendo gli standard di sicurezza per i lavoratori esposti all’amianto. Le nuove disposizioni operano su diversi fronti e aggiornano gli obblighi, le procedure operative e i valori tecnici limite. 

Campo di applicazione ( art. 2 ) – Il nuovo decreto si inserisce in continuità con l’attuale quadro normativo europeo e nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro, confermando i pilastri fondamentali della legislazione vigente:

  • Legge n. 257/1992: Resta fermo il principio della cessazione dell’impiego dell’amianto.
  • D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico): Viene mantenuta la struttura generale di tutela.

Tuttavia, il provvedimento attua una revisione sostanziale degli articoli da 244 a 262 del Testo Unico, a partire dal campo di applicazione ( art. 246 del D.Lgs. n. 81/2008 ) che viene esteso  a tutte le attività lavorative, inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto.   Ad essere revisionato anche l’elenco delle patologie professionali correlate all’amianto con l’ introduzione dell’ allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008. 

Nuovi obblighi per i datori di lavoro ( art. 4 ) –  Le modifiche apportate all’ art. 248 del TU fanno si che il datore di lavoro, prima di avviare i lavori, sia obbligato ad individuare in via preventiva la possibile presenza di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari degli immobili. In questa attività, qualora le informazioni non siano reperibili neanche attraverso registri pertinenti, è consentito il ricorso ad operatori qualificati.

Priorità alla rimozione, rispetto alla bonifica ( art. 5 ) –  Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.

Notifiche agli organi di vigilanza ( art. 6 ) – Tra le modifiche introdotte spicca la revisione dell’articolo 250 del TU, relativo alla notifica obbligatoria all’organo di vigilanza. La nuova formulazione richiede che la comunicazione sia molto più dettagliata rispetto al passato, includendo una descrizione sintetica delle procedure operative: nello specifico, devono essere esplicitate le modalità di protezione e decontaminazione del personale, la gestione dello smaltimento dei rifiuti e, nel caso di lavori in ambienti confinati, i sistemi previsti per il ricambio d’aria.

Sotto il profilo della gestione delle risorse umane, la notifica deve ora riportare il numero complessivo e l’elenco nominativo dei lavoratori assegnabili allo specifico cantiere, indicando per ciascuno i certificati di formazione conseguiti e la data dell’ultima visita medica periodica. A completamento del quadro informativo, il datore di lavoro è tenuto a dettagliare le misure adottate per contenere l’esposizione all’amianto, accompagnate dall’elenco specifico dei dispositivi di protezione che verranno utilizzati.

Controlli sull’esposizione ( art. 9 ) – Altro aggiornamento significativo è quello che riguarda l’articolo 253 del Testo Unico, dedicato al controllo dell’esposizione. La norma stabilisce un periodo di transizione tecnologica per la misurazione delle fibre di amianto: fino al 20 dicembre 2029, sarà ancora consentito l’utilizzo della tradizionale microscopia ottica in contrasto di fase. Tuttavia, a partire dal 21 dicembre 2029, diverrà obbligatorio adottare la microscopia elettronica o metodologie alternative che garantiscano risultati equivalenti o superiori in termini di accuratezza. Questo salto tecnologico è finalizzato a intercettare anche le particelle più sottili, imponendo la rilevazione delle fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Sospensione dei lavori  ( art. 10 ) – il provvedimento stabilisce l’obbligo di immediata sospensione dei lavori qualora si riscontri il superamento dei valori limite o nel caso in cui emergano, durante l’attività, materiali contenenti amianto non precedentemente identificati in grado di disperdere polveri. In tali circostanze, la prosecuzione delle operazioni nell’area interessata è subordinata all’adozione di idonee misure di protezione per il personale. È inoltre previsto che, a fronte di un superamento dei limiti, si proceda tempestivamente all’individuazione delle cause e alla successiva attuazione delle necessarie misure correttive per ripristinare le condizioni di sicurezza.

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L'articolo D.Lgs. n. 31 dicembre 2025 n. 213 : Rischio amianto, le nuove modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza. proviene da Lavorosì.

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Cassazione: la condotta datoriale vessatoria dà diritto al risarcimento anche in assenza di mobbing https://www.lavorosi.it/cassazione-la-condotta-datoriale-vessatoria-da-diritto-al-risarcimento-anche-in-assenza-di-mobbing/ https://www.lavorosi.it/cassazione-la-condotta-datoriale-vessatoria-da-diritto-al-risarcimento-anche-in-assenza-di-mobbing/#respond Wed, 17 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-la-condotta-datoriale-vessatoria-da-diritto-al-risarcimento-anche-in-assenza-di-mobbing/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 31367 del 2025, stabilisce che una condotta vessatoria del datore di lavoro può garantire il risarcimento del danno al lavoratore anche senza i tratti del mobbing.

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Con l’ordinanza n. 31367 del 01.12.2025, la Cassazione afferma che la condotta vessatoria del datore di lavoro che integra una violazione dell’art. 2087 c.c., garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, sostenendo di essere stata vittima di condotte mobbizzanti da parte del datore, ricorre giudizialmente al fine di chiedere il risarcimento dei relativi danni.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che la condotta datoriale, pur connotandosi per essere spesso contraria alle elementari regole di buona educazione, non era mai sfociata in un comportamento di prevaricazione, intimidatorio e vessatorio teso ad emarginare e isolare la ricorrente.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione del mobbing.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, ove non sia configurabile una condotta di mobbing per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c.

Ipotesi quest’ultima che, per la sentenza, è ravvisabile nel caso in cui il datore consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress in capo ai dipendenti.

Ravvisando detta fattispecie nel caso in esame, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice e riconosce il diritto della medesima a vedersi risarcire i danni subiti.

A cura di WST Law & Tax

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Min. Lavoro – Interpello n. 2/2025 : Sulla nozione di luogo di lavoro nelle attività AIB https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22025-sulla-nozione-di-luogo-di-lavoro-nelle-attivita-aib/ https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22025-sulla-nozione-di-luogo-di-lavoro-nelle-attivita-aib/#respond Thu, 11 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/min-lavoro-interpello-n-22025-sulla-nozione-di-luogo-di-lavoro-nelle-attivita-aib/ L'articolo discute la definizione di 'luogo di lavoro' nelle attività antincendio boschivo, influenzando gli obblighi dei datori di lavoro e gli standard di sicurezza.

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Nelle attività svolte in ambiente agro-forestale, la qualificazione di un’area come “luogo di lavoro” incide direttamente sugli obblighi del datore di lavoro e sugli standard strutturali e organizzativi da assicurare. Il tema è particolarmente rilevante per le campagne antincendio boschivo (AIB), dove i lavoratori operano spesso in boschi, terreni aperti e postazioni temporanee con un’elevata mobilità al loro interno.

Con l’Interpello n. 2/2025, a seguito di numerose richieste di chiarimento, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta sul perimetro applicativo del Titolo II del Testo Unico relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo chiarimenti in merito alla nozione di “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro”  ai fini delle esclusioni specificatamente previste per il personale anti incendio che opera per campi, boschi e terreni appartenenti a un’azienda agricola o forestale.

Basandosi sui principi stabiliti dalla Cassazione penale, la Commissione ministeriale ha fornito un’importante chiave di lettura per delimitare il concetto di "luogo di lavoro" in ambito agricolo. Nella sentenza n. 49459 del 29 dicembre 2022 la Corte ha ritenuto “ luoghi di lavoro” le sole aree di immediata pertinenza della sede aziendale e quelle destinate ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse svolte normalmente in luoghi chiusi escludendo, dunque,   i soli terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività tipiche agricole/forestali.

Pertanto, una corretta valutazione dei rischi e la conseguente adozione di misure di sicurezza nelle attività antiincendi boschivi dovrà necessariamente tener conto di questa distinzione.

Fonte: Min. Lavoro

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Cassazione il risarcimento ex art. art. 2087 c.c. segue i criteri civilistici https://www.lavorosi.it/cassazione-il-risarcimento-ex-art-art-2087-cc-segue-i-criteri-civilistici/ https://www.lavorosi.it/cassazione-il-risarcimento-ex-art-art-2087-cc-segue-i-criteri-civilistici/#respond Wed, 10 Dec 2025 23:00:00 +0000 https://www.lavorosi.it/cassazione-il-risarcimento-ex-art-art-2087-cc-segue-i-criteri-civilistici/ La Cassazione, con l'ordinanza n. 31372 del 2025, chiarisce i criteri di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., escludendo responsabilità oggettive in assenza di inadempienze specifiche.

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Con l’ordinanza n. 31372 del 01.12.2025, la Cassazione afferma che non può sussistere un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro qualora questi, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica e la qualifica del dipendente, abbia adottato di tutti i mezzi idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per essere stato esposto a comportamenti di mobbing e per aver acquisito patologie ad eziologia professionale derivanti da condotte illegittime e inadempienti del datore di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che nessuna prescrizione cautelare, generica o specifica, era stata disattesa da parte dell’azienda.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l’art. 2087 c.c. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi.

Per la sentenza – in ipotesi di lavorazioni aventi intrinseche caratteristiche che comportano dei rischi per la salute del lavoratore ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore – la responsabilità di quest’ultimo non è configurabile, salvo che lo stesso, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il dipendente è chiamato a svolgere.

Secondo i Giudici di legittimità, in assenza di responsabilità datoriali, nessun risarcimento può essere riconosciuto al dipendente da parte della società, dal momento che la definizione dello stesso segue i normali canoni civilistici e non le diverse regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria dell’INAIL.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore.

A cura di WST Law & Tax

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