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Min. Lavoro – Circ. n. 11 del 07.06.2018: Accordo di ricollocazione e gestione degli esuberi ex art. 24-bis, d.lgs. 148/2015


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Ministero del Lavoro e ANPAL hanno emanato la circolare congiunta n. 11 del 07.06.2018, con la quale vengono fornite indicazioni in merito all’accordo di ricollocazione (art. 24-bis, d.lgs. n. 148/2015 introdotto con la legge di Bilancio 2018).

L’accordo prevede la possibilità di attribuire anticipatamente, rispetto al momento di cessazione del rapporto di lavoro, l’assegno di ricollocazione (art. 23, d.lgs. n. 150/2015) a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’ANPAL.

Leggi anche l’approfondimento: Legge di Bilancio 2018: Politiche attive per i cassa integrati

Nella circolare viene ricordato innanzitutto che “ condicio sine qua non” per il ricorso all’accordo di ricollocazione è l’attivazione della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, nella quale non sia espressamente previsto il pieno recupero occupazionale.

L’attivazione dell’ammortizzatore sociale presuppone una procedura di consultazione sindacale e questa può concludersi con un accordo di ricollocazione, attestato in un’apposita sezione del verbale di consultazione e redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare. Sarà compito del datore di lavoro trasmettere l’accordo all’ANPAL entro sette giorni dalla sua stipula. A seguire, la domanda di attribuzione anticipata dell’assegno potrà essere presentata esclusivamente dai diretti interessati destinatari di misure di politica attiva entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

Per quanto riguarda le modalità operative dell’assegno di ricollocazione e il servizio di assistenza intensiva, sono fatte salve le indicazioni definite dall’ANPAL con delibera n. 14 del 10.04.2018. Rispetto alla disciplina classica dell’assegno, nel caso di lavoratori ammessi anticipatamente alla misura a seguito di accordo di ricollocazione, non si applica l’obbligo di accettazione dell’offerta di lavoro congrua e, inoltre, le iniziative di politiche attiva devono svolgersi in modo compatibile con la residua attività lavorativa

BENEFICI PER IL DATORE DI LAVORO

Al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. Tale importo è annualmente rivalutato dall’INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il beneficio compete a condizione che l’impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Ai fini della fruizione del beneficio, ANPAL comunica all’INPS i dati relativi ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori nel periodo di fruizione dell’assegno di ricollocazione.

BENEFICI PER IL LAVORATORE

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, usufruisce di un duplice beneficio:

a) l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono invece soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate;

b) la corresponsione, da parte dell’INPS e con le modalità definite dall’Istituto, di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Con riferimento a tale ultimo beneficio, l’importo spettante al lavoratore andrà calcolato applicando al periodo residuo previsto dal programma di riorganizzazione o crisi aziendale, la percentuale di ore integrate mediamente osservata nel periodo di fruizione.

a cura della Redazione