Stampa

Min. Lavoro – Circ. n. 12 del 6.06.2022 : Chiarimenti in materia di apprendistato di I° livello


icona

In esito ad un processo di condivisione realizzato con l’apporto delle Regioni, delle parti sociali oltre che dell' INPS,  e ANPAL, con la circ. n. 12 del 6.06.2022 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti interpretativi riguardo l’istituto dell’apprendistato di primo livello. Le istruzioni danno seguito alle recenti Raccomandazioni del Consiglio UE volte ad attribuire alla fattispecie contrattuale un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola–lavoro”. 

La situazione fotografata dall’ ultimo Rapporto di monitoraggio nazionale INAPP ha di fatto evidenziato la necessità di un intervento in questa direzione. Nell’anno formativo 2019/2020 appena il 2,7% dei contratti di apprendistato è di primo livello mentre ben il 96,9% dei contratti stipulati appartiene alla fattispecie  dell’apprendistato professionalizzante o di secondo livello. 

Al fine di incidere in maniera significativa sulla valorizzazione dell’apprendistato, il sistema di istruzione e formazione dovrà favorire  l’attuazione di percorsi di primo livello, come strumenti validi per concorrere alla riduzione del disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro, fornendo una risposta efficace alla difficoltà delle imprese di reperire nel mercato del lavoro profili professionali specializzati.

L’obiettivo è quello di rendere sempre più sinergici i sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro, ridurre lo “skill mismatch” tra educazione e mondo del lavoro e garantire a tutti la parità di accesso all’apprendimento permanente. 

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO :

Limiti di età - Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo. 

Formazione interna e esterna - La finalità è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna” on the job. 

Elementi essenziali del contratto - Elemento essenziale del contratto è dunque la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, è il protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista. 

Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale (PFI), un documento che è elemento essenziale del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi ( un modello è allegato alla circolare ). 

Durata del contratto - Nel rispetto delle durate, minima e massime, stabilite dal decreto legislativo n. 81/2015 (art. 42, comma 2; art. 43, commi 2 e 5) e dal D.M. 12 ottobre 2015 (art. 4, comma 1), al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, la circ. n. 12 del 6.06.2022 indica nell’esito dell’esame finale sostenuto dall’apprendista il termine conclusivo del contratto. 

L’istituzione formativa è tenuta a comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire all’azienda di decidere sulle sorti del contratto entro cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria. 

In ogni caso poiché, alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere come data di fine del periodo formativo il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali. 

Il Ministero precisa inoltre che il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale. 

Inoltre nel monte ore contrattuale deve essere fornita indicazione distinta delle ore di formazione esterna, di quella interna e delle ore di prestazione lavorativa svolte dall’apprendista.

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione e sono riconosciute tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria. 

Tutor formativo e tutor aziendale - Le due figure provvedono ad indicare nel piano formativo individuale, le attività, le competenze e i risultati di apprendimento da acquisire ,secondo quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Dossier individuale - Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato. 

Assunzione di familiari in apprendistato – È consentito ai familiari che svolgono attività non occasionale la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello. A fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l’onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche in questa fattispecie. 

Apprendistato transregionale - E’ ammessa la possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna. Per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso. 

Allegati - Alla circolare sono inoltre allegati: un documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato; uno schema di dossier individuale; uno schema di piano formativo individuale; un modello di schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formative.

Fonte : Min. Lavoro - Circ. n. 12 del 6.06.2022