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Tribunale di Verona: la condotta antisindacale nella contrattazione pubblica


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Con il decreto del 01.09.2022, il Tribunale di Verona afferma che deve essere considerata antisindacale la condotta dell’Amministrazione che, per modalità e tempistiche, opera un uso distorto della sua libertà negoziale, non dando alcuna rilevanza alla posizione assunta dalle OOSS in merito ad una piattaforma contrattuale.

Il fatto affrontato

Le OOSS propongono ricorso ex art. 28 L. 300/1970 al fine di chiedere la riapertura delle trattative per giungere alla stipulazione, negoziata, dell’accordo in sede decentrata avente ad oggetto l’utilizzazione di alcuni fondi.
A fondamento della predetta domanda, le medesime deducono la lesione delle prerogative sindacali in relazione allo svolgimento del procedimento seguito dalla parte pubblica, che aveva concluso l’accordo con il solo assenso di un’organizzazione su sette, senza concedere il richiesto rinvio delle trattative al fine di tentare di trovare un’ipotesi di accordo che trovasse maggiore consenso.

Il decreto

Il Tribunale di Verona rileva che l’assenza di regole generali circa il livello di rappresentatività dei soggetti sindacali stipulanti ai fini della validità ed efficacia dell’accordo integrativo nel settore pubblico, consente la possibilità di concludere il predetto accordo con alcune e non con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Tuttavia, secondo il Giudice, al fine di considerare legittimo l’accordo è necessario, da un lato, valutare il grado di rappresentatività in sede locale delle OOSS firmatarie e, dall’altro, compiere ogni ragionevole sforzo per raggiungere il maggior consenso possibile.

A quest’ultimo fine, per il decreto in commento, è necessario rispettare i termini indicati nelle disposizioni contrattuali collettive, che costituiscono il punto di compromesso tra l’esigenza della PA di procedere alla regolamentazione dei rapporti di lavoro dei soggetti alle proprie dipendenze in tempi celeri e la garanzia che si svolgano delle trattative effettive (per tempi e qualità) con le rappresentanze sindacali, al fine di addivenire ad un accordo normativo ed economico il più condiviso possibile.

Su tali presupposti, non avendo l’Amministrazione rispettato detti termini, il Tribunale di Verona dichiara antisindacale la condotta dalla stessa tenuta.

A cura di Fieldfisher