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CONFAPI – CCNL Comunicazione e Servizi innovativi: Rinnovo 2015-2019


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In data 9 luglio 2018, è stata sottoscritta, tra Unigec/Unimatica Confapi e Slc-CGIL; Fistel-CISL e Uilcom-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo 2015-2019 del CCNL CONFAPI Comunicazione e Servizi innovativi del 29 luglio 2013. Il contratto scaduto il 30 giugno 2015 sarà valido sino al 31 dicembre 2019 relativamente ai settori merceologici grafico-editoriale, cartai cartotecnici e informatici. Diverse le novità da elencare:

  • Orario di lavoro: A partire dal 1° gennaio 2019 la durata media della prestazione lavorativa viene elevata dalle attuali 38 ore e 30 minuti a 39 ore medie settimanali.
  • Tredicesima mensilità: Dal 1° gennaio 2019 nuovi criteri di calcolo della trediscesima mensilità per apprendisti, operai ed impiegati.
  • Welfare aziendale: A decorrere dal 1° gennaio 2019, l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’Elemento di Garanzia Retributiva saranno sostituiti da “ flex benefits” per un importo annuo di 258 euro ( non riproporzionati in caso di part-time). L’importo, da consumarsi entro l’anno di erogazione, verrà riconosciuto a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° giugno o assunti entro la fine dell’anno e i lavoratori con contratto a termine con almeno sei mesi di anzianità anche non consecutivi nel corso di ciascun anno.
  • Contratti a termine e somministrazione: Riformulata la disciplina del contratto a tempo determinato. Sono previsti intervalli temporali ridotti di 5 giorni nel caso di rinnovi di contratti di 6 mesi e di 10 giorni per i contratti di durata superiore, comunque stipulati in esenzione dei limiti numerici. Nessun intervallo per i contratti stipulati in caso di sostituzione di lavoratore in malattia o in ferie. Per quanto riguarda la somministrazione a tempo determinato, i contratti interinali non potranno superare il 35% della forza lavoro impiegata in azienda a tempo indeterminato, al netto delle tipologie ritenute esenti dalla legge.
  • Part-time: Ad essere rivista è anche la disciplina del lavoro a tempo parziale. Le ore di lavoro effettuate in orari differenti da quelli previsti saranno retribuite con una maggiorazione del 10% mentre le variazioni in aumento dell’orario inizialmente concordato, possibili entro il 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, prevede una maggiorazione del 20%.
  • Lavoro agile: Considerando i settori merceologici coinvolti dal rinnovo assume importanza il lavoro agile che viene disciplinato ex novo.
  • Trasferta: In caso di missione ad una distanza di 150 km dalla sede dell’azienda viene prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera per le ore eccedenti il normale orario di lavoro. Se la trasferta è per più giorni l’indennità va calcolata moltiplicando il 30% con i giorni di durata della trasferta. In caso di trasferta superiore ad un mese, dopo i primi 30 giorni, scende dal 30% al 20%, e dopo il secondo mese al 10%.

Fonte: CONFAPI