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CCNL Trasporto aereo 2013 – 2016 – parte generale


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Il 2.08.2013 le principali associazioni datoriali di settore Assocatering, Assocontrol, Assohandlers, Assaeroporti, Assaereo e le associazioni sindacali Filt-CGIL , Fit-CISL , Uiltrasporti – UIL e UGL Trasporti hanno sottoscritto l’accordo per il CCNL trasporto aereo parte generale valida sino al 31 dicembre 2016. Le principali novità introdotte riguardano:

Contrattazione integrativa:

Novità in materia di orario di lavoro, premi di risultato. Su quest’ultimo punto modalità e ambito di applicazione dovranno essere definite ovviamente dalla contrattazione di II° livello.

Contratto a termine:

  • La disciplina subisce alcune modifiche. Le ipotesi in cui è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato sono ampliate con l’aggiunta delle nuove tipologie di aeromobili nella flotta a fronte di necessità operative incrementali.
  • Nuova disciplina per lo svolgimento di mansioni equivalenti in caso di successione di contratti a termine modificabile dalle singole parti specifiche del c.c.n.l. o da un accordo aziendale.

Contratti a-causali:

  • Il CCNL individua una serie di circostanze in cui non è richiesta la causa, salvo la possibilità della contrattazione, di prevedere ulteriori ipotesi.
  • La proroga di un contratto a termine o di somministrazione a-causale può essere realizzata una sola volta entro il limite massimo di 12 mesi. 
  • Viene stabilito il limite del 25% del personale in forza a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente, calcolato su base regionale con riferimento alla singola azienda.

Stop & Go nella successione di contratti:

Nel caso di successione di contratti a termine o in somministrazione, gli intervalli sono di 10 giorni per contratti fino a 6 mesi o di 20 giorni con contratti oltre 6 mesi.

Stagionalità:

  • Confermate le attività stagionali di cui all’ art. 2, c.1, del D.Lgs. n. 368/2001 .
  • Previsto un limite del 15% riferito alla forza complessiva a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno che non deve essere superato, mensilmente, dal numero delle risorse in servizio a tempo determinato, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001.

Rinvii alle parti speciali:

Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione e disciplina della previdenza integrativa, entrambe le materie sono rinviati alle parti speciali.

Fonte: Assaeroporti