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CCNL Calzature Industria: Rinnovo 2016-2019


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Il 27 aprile è stata siglata l’ipotesi di rinnovo del CCNL Calzature Industria per gli anni 2016-2019. Solo il 3.05.2018 è stata raggiunta la stesura definitiva dell'accordo. Il contratto, sottoscritto tra Assocalzaturifici e i sindacati Filctem Cgil, Uiltec Uil e Femca Cisl, sarà valido dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2019. Di seguito le principali novità introdotte con il nuovo accordo:

Aumento dei minimi retributivi: Previsto un aumento lordo medio di 70 euro (4° livello) diviso in tre tranche (1 aprile 2017 – 1 aprile 2018 – 1 aprile 2019).

Sanità integrativa: istituzione, a partire dal 1 gennaio 2019, del Fondo sanitario integrativo di settore (SANIMODA). Il contributo azienda per ciascun lavoratore è pari a 12 euro per 12 mensilità, 8 euro dal 1 gennaio 2019; 4 euro dal 1 settembre 2019.

Previdenza complementare: incremento del 0,50% della quota versata dall’azienda al fondo Previmoda a partire dal 1 gennaio 2019.

Flessibilità: il numero di ore aumenta da 96 a 104

Soglie per part-time e somministrazione: Per il tempo parziale, la soglia viene innalzata dal 8% al 12% mentre per la somministrazione la soglia passa dall’ 8% al 10%.

Elemento di garanzia retributiva: Per tutti i lavoratori delle aziende prive di contrattazione collettiva di II° livello viene riconosciuto un elemento di garanzia retributiva pari a 200e per il 2017; 250e per il 2018; 300e per il 2019.

In data 3.05.2018 è stata firmata la stesura definitiva del CCNL apportando le seguenti integrazioni e modifiche: 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: Il contratto è stato aggiornato al Testo Unico sulla Rappresentanza firmato il 10 gennaio 2014.

Apprendistato: L'articolo sull'apprendistato, per effetto delle modifiche contenute nel D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47, è stato aggiornato prevedendo le tre diverse tipologie. Le maggiori integrazioni riguardano l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Determinazione della retribuzione oraria: Sono aggiornati i coefficienti per il calcolo della retribuzione oraria

Permessi, assenze ed aspettative: L'articolo è stato integrato prevedendo per il periodo sperimentale fino al 31/12/2018, che il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, godrà del congedo previsto dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 232/2016.

Congedi parentali: E' stato inserito il nuovo articolo riguardante i congedi parentali, riconosciuti secondo i criteri e nella misura previsti dalla legge, che possono essere fruiti su base oraria, giornaliera o continuativa. (Art. 32, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 151/2001).

Fonte: Assocalzaturifici