Stampa

Cassazione: quali criteri si applicano per l’interpretazione del CCNL?


icona

Con l’ordinanza n. 28550 del 30.09.2022, la Cassazione afferma che l’attività interpretativa dei contratti collettivi deve basarsi su due criteri che si integrano vicendevolmente, ossia il senso letterale delle espressioni utilizzate dalle parti contraenti e la ratio che ispira il precetto contrattuale oggetto di interpretazione.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di vedersi riconosciuto il diritto a percepire, anche dopo la disdetta da parte della società dell'accordo integrativo aziendale, la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam”.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo - dopo un ampio excursus delle fonti contrattuali di natura collettiva (nazionale e aziendale) applicate nel tempo - che il tenore testuale del contratto aziendale non consentisse di ravvisare la volontà delle parti di mutare la natura collettiva del premio aziendale fisso in emolumento di natura individuale.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che le clausole dei contratti collettivi debbano essere sempre oggetto di interpretazione, anche quando le parti sociali abbiano utilizzato delle espressioni letterali chiare, ma, nonostante ciò, non univocamente intellegibili.

In tali circostanze, continua la sentenza, la comune volontà dei contraenti deve essere ricercata ricorrendo a tutti i criteri ermeneutici idonei a rivelarla e, in particolare, facendo ricorso all’art. 1363 c.c. ed attribuendo a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Con riferimento alla fattispecie oggetto di causa, poi, i Giudici di legittimità ribadiscono il principio per cui, in caso di successione nel tempo dei contratti collettivi, le modifiche peggiorative per il lavoratore sono sempre valide e ammissibili, con il solo limite dei diritti quesiti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dei lavoratori, confermando la non debenza dell’indennità richiesta.

A cura di Fieldfisher