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Cassazione: non applicabilità del CCNL alle parti non aderenti alle associazioni firmatarie


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Con l’ordinanza n. 11537 del 02.05.2019, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui il contratto collettivo nazionale di lavoro non ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori del settore merceologico/produttivo cui si riferisce, ma si applica soltanto ai datori e ai prestatori che vi abbiano aderito in forza di un atto idoneo a manifestare la comune intenzione delle parti di farne applicazione.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di richiedere il riconoscimento di alcune differenze retributive in ordine al rapporto di lavoro intercorso con la società.
La Corte d’Appello - riformando parzialmente la pronuncia con la quale il Tribunale aveva liquidato equitativamente alla dipendente la cifra di € 6.600,00 - riconosce alla stessa la maggior somma di € 104.741,99 in forza dell’applicazione al rapporto del contratto collettivo del settore socio-assistenziale.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando quanto statuito dalla Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, che il contratto collettivo di diritto comune non ha efficacia erga omnes e che lo stesso - in base sia al principio di libertà sindacale (art. 39, comma 1°, Cost.) che ai principi del diritto comune (artt. 1321 e 1372 c.c.) - non può vincolare i datori ed i lavoratori in mancanza di un loro atto di volontà (iscrizione sindacale, adesione, recepimento) idoneo a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente sia sottoposto alla disciplina del CCNL.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della I. 741/1959, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti.
Tuttavia, per la sentenza, non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il CCNL nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro - non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti - abbia proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, dal momento che il CCNL di settore non poteva essere applicato al rapporto intercorso tra le parti in causa, non avendo le stesse manifestato in alcun modo di voler farne applicazione.

A cura di Fieldfisher