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Cassazione: l’accordo aziendale che non preveda esplicitamente una scadenza può essere sempre riutilizzato


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Con l’ordinanza n. 21390 del 13.08.2019, la Cassazione afferma che un accordo siglato tra sindacati e azienda per far fronte ad un temporaneo aumento dell'attività, se non esplicitamente previsto, non scade e può, quindi, essere riutilizzato successivamente in presenza di picchi produttivi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di conseguire una pronuncia di accertamento della irregolarità del contratto di somministrazione di lavoro e del contratto a tempo determinato intercorsi con la società datrice.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che la sua assunzione - seppur avvenuta nel 2010 - era basata su di un accordo intervenuto tra l’azienda e le OO.SS. nel 2006 per regolare le assunzioni a termine nei successivi tre anni.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che laddove un accordo aziendale, intervenuto tra un’impresa e le OO.SS., non preveda una data di scadenza - neppure in via indiretta - non può mai ritenersi cessato.

Secondo i Giudici di legittimità, tale accordo, nell’ipotesi in cui si ripresentino le stesse necessità che avevano spinto l’azienda a siglarlo in un primo momento, può essere nuovamente utilizzato per far fronte alle sopravvenute esigenze.

Per la sentenza, unica condizione necessaria è che l’estensione della validità dell’accordo aziendale sia fondata su di un’interpretazione dello stesso coerente con il tenore letterale e la ratio che lo ispira.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, confermando la piena validità dell’accordo intercorso tra l’azienda datrice e le OO.SS., in ordine alle esigenze di assunzioni temporanee a fronte della stipula di un nuovo contratto d’appalto.

A cura di Fieldfisher