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Cassazione: la clausola di ultrattività prevale sulla data di scadenza del CCNL


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Con la sentenza n. 3672 del 12.02.2021, la Cassazione afferma che la previsione all’interno di un CCNL di una clausola di ultrattività secondo cui lo stesso conserva la sua validità fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, esprime chiaramente la volontà delle parti di ancorarsi a un termine finale di durata successivo alla originaria scadenza del contratto collettivo.

Il fatto affrontato

Una organizzazione sindacale ed alcuni dipendenti iscritti ad essa ricorrono giudizialmente al fine di chiedere:
- l’accertamento, nei confronti della società datrice di lavoro, dell'inapplicabilità del CCNL del 22.03.2012 non sottoscritto da detta sigla;
- l'applicazione del precedente CCNL del 23.11.2004 sottoscritto anche dalla O.S. ricorrente, che espressamente prevedeva la propria vigenza sino alla stipulazione di un nuovo contratto tra tutte le parti sociali stipulanti.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, deducendo – tra le altre cose – che il CCNL del 2004 prevedeva espressamente un termine finale per la sua applicabilità, con conseguente venir meno di ogni vincolo temporale al mantenimento dei suoi effetti ed applicabilità del principio di libera recedibilità di cui all'art. 1373, secondo comma, c.c.

La sentenza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti.

Per la sentenza, l'opposto principio di ultrattività sino ad uno nuovo regolamento collettivo - secondo la disposizione dell'art. 2074 c.c. - contrastando con l'intento espresso dagli stipulanti, violerebbe la libera volontà delle organizzazioni sindacali coì come prevista dall'art. 39 Cost.

Secondo i Giudici di legittimità, l'efficacia di un contratto collettivo nazionale di lavoro può, dunque, sopravvivere alla sua scadenza solo se le parti hanno concordato nel medesimo CCNL una clausola di ultrattività che estenda la validità delle previsioni negoziali a un evento futuro, quale la stipula di un nuovo accordo.
Una clausola di tal genere è, infatti, idonea ad estendere la validità del contratto collettivo scaduto fino a un termine finale, di cui è certa la verificazione e incerto, invece, unicamente il momento futuro della sua realizzazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della O.S. e dei lavoratori ad essa iscritti, dal momento che la mancata sottoscrizione del nuovo CCNL anche da parte di una sola sigla stipulante il contratto previgente era sufficiente per estendere l’efficacia della clausola di ultrattività.

A cura di Fieldfisher