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Cassazione: i criteri di interpretazione del CCNL in presenza di contratti integrativi regionali


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Con l’ordinanza n. 30664 del 25.11.2019, la Cassazione afferma che, nell’interpretazione dei contratti collettivi, allorquando sia presente anche una contrattazione integrativa, diviene decisivo il criterio logistico-sistematico che impone di prendere in considerazione pure le clausole esterne al CCNL stesso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente di un istituto di vigilanza, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento delle indennità di trasferta previste dagli artt. 99 e 100 del CCNL di categoria e dall'art. 21 del contratto integrativo regionale del Piemonte.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che dette indennità - ai sensi del c.i.r. - spettano in tutte le ipotesi di assegnazione temporanea del dipendente ad una sede diversa, ivi compreso il caso, come quello di specie, di avvicinamento al luogo di residenza.

L’ordinanza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, nell'interpretazione del contratto collettivo, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto.
Il richiamo contenuto nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone, infatti, di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti.
Per la sentenza, la predetta indagine consente, invero, da un lato, di indagare e valorizzare la reale volontà delle parti sociali al fine di conferire concretezza alle comuni finalità cristallizzate nel testo e, dall’altro, di valutare ogni singola disposizione alla luce della complessiva portata dell'accordo raggiunto.

In tal caso, secondo i Giudici di legittimità, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole - anche esterne rispetto al testo del contratto stesso - aventi attinenza alla materia.

Su tali presupposti - avendo il contratto integrativo piemontese volutamente previsto una clausola di maggior favore per i dipendenti - la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l’indennità di trasferta.

A cura di Fieldfisher