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Cassazione: i contratti integrativi aziendali si applicano anche agli iscritti ai sindacati che non li hanno firmati?


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Con la sentenza n. 26509 del 20.11.2020, la Cassazione afferma che i contratti integrativi aziendali si applicano a tutti i lavoratori dell'impresa, ad eccezione di quelli che siano iscritti ad organizzazioni sindacali non firmatarie che si siano pronunciate in aperto dissenso rispetto agli accordi.

Il fatto affrontato

I lavoratori ricorrono giudizialmente al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, deducendo che il compenso per gli straordinari era stato correttamente calcolato secondo l'apposita disciplina stabilita con il Contratto Integrativo Aziendale, applicabile alla totalità dei dipendenti.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, il principio generale secondo cui i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle OO.SS. stipulanti.

Per la sentenza - contrariamente a quanto affermato dai lavoratori ricorrenti nel caso di specie - l’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali non presuppone nemmeno la preventiva adesione agli accordi da parte dei singoli dipendenti.

Secondo i Giudici di legittimità, detto principio generale soffre di un’unica eccezione: i contratti integrativi, infatti, non sono applicabili soltanto a quei dipendenti che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dai lavoratori, non risultando la loro adesione a nessuna delle OO.SS. non firmatarie dell’accordo.

A cura di Fieldfisher