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Tribunale di Busto Arsizio: è il Giudice italiano che stabilisce, secondo la normativa interna, quando la Compagnia Aerea estera tiene una condotta antisindacale in Italia


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Con il decreto n. 448 del 05.02.2018, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che, ai rapporti sindacali intercorrenti tra una Compagnia Aerea estera che opera in Italia e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti italiani dell’azienda, deve essere applicata la legge italiana e che, in caso di eventuali contrasti, la giurisdizione deve essere riservata al giudice italiano (sul punto vedi anche: Tribunale di Bergamo: il rapporto tra la Compagnia Aerea estera ed i sindacati, in Italia deve essere regolato dalla legge e dalla giurisdizione italiana).

Il fatto affrontato

L’Organizzazione Sindacale propone ricorso ex art. 28 della l. 300/1970, al fine di far dichiarare l’antisindacalità del comportamento tenuto, in varie circostanze, dalla Compagnia Aerea.
In particolare, la ricorrente deduce come quest’ultima si sia reiteratamente rifiutata di:
• incontrare le organizzazioni sindacali;
• fornire le informazioni di cui all'art. 4 del D.lgs. 25/2007 (attuativo della direttiva europea in materia di informazione e consultazione dei lavoratori);
• dare informazioni in merito alla situazione del personale maschile e femminile, come previsto dal codice delle pari opportunità;
• provvedere a stilare le comunicazioni previste ex lege in materia di ricorso ai contratti di somministrazione;
• collaborare in merito alla nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il decreto

Il Tribunale, preliminarmente, ritiene di non poter aderire alle censure mosse dalla Compagnia Aerea in ordine alla giurisdizione ed alla legge applicabile ai rapporti intercorrenti tra la stessa ed i sindacati rappresentativi dei propri dipendenti italiani.

Circa la prima questione il Giudice, richiamando un noto precedente giurisprudenziale (Corte d’Appello di Roma - sentenza 9583/2012), ha confermato la giurisdizione italiana anche alla luce dell'articolo 35 del Regolamento UE 1215/2012.
Detta norma, che prevede che i procedimenti cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possano essere richiesti all'autorità giurisdizionale di tale Stato anche se la competenza a conoscere del merito è riservata all'autorità giurisdizionale di un altro Stato, trova, infatti, applicazione anche in presenza di un procedimento ex art. 28 della l. 300/1970, stante le forti similitudini che lo stesso, per struttura e finalità, ha con i procedimenti cautelari.

In ordine alla legge applicabile, invece, il Tribunale, riconducendo la condotta della società alla categoria della responsabilità da fatto illecito, ha affermato che deve trovare applicazione l’art. 4 del Regolamento CE 864/2007, il quale prevede che, in mancanza di una diversa scelta delle parti, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali deve essere quella dello Stato in cui il danno si verifica.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Giudice, secondo quanto previsto dalla normativa italiana, ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento della Compagnia Aerea consistito nell'aver rifiutato qualsiasi forma di incontro con le Organizzazioni Sindacali di settore e nell'aver ripetutamente omesso di fornire a tali organizzazioni, che ne avevano fatto richiesta, vari tipi di informazioni dovute alla stregua di specifiche norme di legge.

A cura di Fieldfisher