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Tribunale di Bergamo: il rapporto tra la Compagnia Aerea estera ed i sindacati, in Italia deve essere regolato dalla legge e dalla giurisdizione italiana


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Con l’ordinanza n. 1586 del 30.03.2018, il Tribunale di Bergamo ha definito un nuovo modello di relazioni industriali, stabilendo che nei rapporti sindacali non deve trovare esclusiva applicazione la legge e la giurisdizione dello Stato in cui la Compagnia Aerea ha sede a discapito di quelle degli ordinamenti degli altri Stati dove detta Compagnia fa scalo ed opera (sul punto vedi anche: Tribunale di Busto Arsizio: è il Giudice italiano che stabilisce, secondo la normativa interna, quando la Compagnia Aerea estera tiene una condotta antisindacale in Italia).

Il fatto affrontato

L’Organizzazione Sindacale propone ricorso ex art. 28 del d.lgs. 150/2011, per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della clausola inserita dalla Compagnia Aerea nel contratto individuale di lavoro dei dipendenti, definita “estinzione del contratto”, che subordina la permanenza del rapporto all’assenza di qualsivoglia rivendicazione sindacale.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente afferma il carattere discriminatorio di detta clausola, in quanto idonea ad incidere sulle condizioni di accesso al lavoro, disincentivando i prestatori sindacalizzati dall’instaurare rapporti con la società.

L’ordinanza

Il Giudice considera prive di pregio le eccezioni per mezzo delle quali la Compagnia Aerea sostiene che i rapporti intercorrenti con le Organizzazioni Sindacali debbano essere regolati dalla legge del proprio Stato e sottoposti alla Giurisdizione dei tribunali appartenenti allo stesso.

Pervenendo alla conclusione che la clausola inserita nei contratti individuali di lavoro debba essere considerata alla stregua di una clausola risolutiva espressa, il Giudice afferma che il comportamento tenuto dalla società integra un illecito civile con conseguente responsabilità extracontrattuale.

Conseguentemente, il Tribunale, da un lato, statuisce la competenza giurisdizionale italiana, in ossequio alla previsione di cui all’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento Ue 1215/2012, che in materia di illeciti civili, dolosi o colposi, prevede la competenza del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto.

Dall’altro lato, dichiara l’applicabilità della normativa italiana, sulla scorta dell’assunto contenuto nell’art. 4 del Regolamento CE 864/2007, il quale prevede che, in mancanza di una diversa scelta delle parti, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali deve essere quella dello Stato in cui il danno si verifica, indipendentemente dallo Stato nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dallo Stato o dagli Stati in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Tribunale, ai sensi della normativa interna, dichiara che la clausola inserita nei contratti individuali di lavoro dalla Compagnia Aerea costituisce un’ipotesi di discriminazione diretta, stante la chiara limitazione delle condizioni di accesso al lavoro in violazione dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 216/2003, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno in favore del sindacato ricorrente).

A cura di Fieldfisher