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INL – Nota n. 6262 del 17.07.2018: Autotrasporti – Distacco Transnazionale – Comunicazione preventiva


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A seguito del parere del Consiglio di Stato del 9.05.2018 e della circ. n. 300/A/5507 del Ministero dell’Interno, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista all’art. 12, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 136/2016 ( vedi Nota n. 6262 del 17.07.2018 ).

La norma – introdotta dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge 96/2017 – prevede per i conducenti, in regime di distacco, somministrazione o cabotaggio stradale, privi della comunicazione preventiva di distacco o con tale comunicazione non conforme alla legge, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

L’Ispettorato chiarisce che, in presenza di tale illecito, trova applicazione solo la disciplina del codice della strada, con la conseguenza che la relativa sanzione è applicata dalla Polizia stradale al conducente e che obbligato in solido è il proprietario del veicolo.

Lo stesso vale nel caso in cui il conducente non abbia con sé gli altri documenti previsti dalla legge, ossia il contratto di lavoro o un altro documento contenente le informazioni previste per il Contratto di lavoro dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e i relativi prospetti di paga.

Inoltre viene precisato che, fermo restando la competenza degli Ispettori del lavoro in relazione alla mancata effettuazione della comunicazione preventiva al Ministero, e, tenuto conto del mancato aggiornamento della piattaforma informatica del Ministero del Lavoro per la comunicazione preventiva, la mancata indicazione nella comunicazione delle informazioni aggiuntive sulla paga oraria lorda in euro e delle modalità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, non integra l’illecito di cui all’art. 12, comma 1 (violazione degli obblighi di comunicazione).

L’Ispettorato ha ritenuto necessario quindi trasmettere la sua nota anche al Ministero dell’Interno per le dovute integrazioni alla circ. n. 300/A/5507 nella parte in cui aveva considerato la mancanza dell’indicazione della paga oraria lorda nella documentazione da detenere sul camion come motivo di sanzione.

Il personale ispettivo, pertanto, si atterrà alle indicazioni già fornite con:

INL - Circ. N. 3 del 22.12.2016: Comunicazione preventiva di Distacco Transnazionale di lavoratori in Italia

INL – Nota n. 1670 del 28.02.2017: Cabotaggio - Comunicazione preventiva distacco.

Fonte: INL