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Min. Interno – Circ. n. 300/A/5507: Autotrasporti – Distacco transnazionale – Istruzioni per la comunicazione preventiva.


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Il Ministero dell’Interno ha emanato la circ. n. 300/A/5507 del 10.07.2018 con la quale intende fornire istruzioni in merito ai controlli riguardanti la comunicazione preventiva di distacco transnazionale dei lavoratori nel settore degli autotrasporti.

Per le modalità tecniche della comunicazione leggi anche:

INL - Circ. N. 3 del 22.12.2016: Comunicazione preventiva di Distacco Transnazionale di lavoratori in Italia

• INL – Nota n. 1670 del 28.02.2017: Cabotaggio - Comunicazione preventiva distacco.

La Legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha introdotto importanti modifiche al regime del distacco transnazionale nel settore degli autotrasporti. Con la rettifica agli art. 10 e 12 del D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, per la comunicazione preventiva è stato previsto un regime più rigoroso accompagnato da una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio, la predetta comunicazione preventiva.

Dunque, le imprese interessate dovranno preventivamente comunicare al Ministero del Lavoro l’impiego dei lavoratori quando, durante il periodo di distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il distaccato. La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma elettronica attraverso l’apposito format predisposto dal Ministero del Lavoro e reso disponibile sul proprio portale entro le ventiquattro ore del giorno antecedente l’inizio del distacco.

In caso di controlli su strada di veicoli di imprese di autotrasporto che impiegano conducenti distaccati o che effettuano trasporti di cabotaggio, oltre alla presenza della comunicazione preventiva, verrà verificata la presenza a bordo del contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli art. 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 insieme con i prospetti paga del conducente.

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro per il conducente che, in regime di distacco o cabotaggio stradale, circola privo della comunicazione preventiva o degli altri documenti richiesti dalla normativa ( art. 12, c.1, del D.Lgs. n. 136/2016). La stessa sanzione verrà applicata a chi circola con documentazione non conforme anche nell’ipotesi in cui i documenti non siano stati opportunatamente tradotti in lingua italiana. Il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto è obbligato in solido.

Come per tutte le comunicazioni obbligatorie è prevista poi una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per la violazione degli obblighi di comunicazione.

Fonte: Ministero dell’Interno