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INL – Nota n. 5398 del 10.06.2019 : Distacco transnazionale – regime sanzionatorio – doppia sanzione


Distacco transnazionale – regime sanzionatorio – doppia sanzione
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Con la nota n. 5398 del 10.06.2019, l’ Ispettorato del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere in merito all’applicazione della doppia sanzione nell’ ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato da un’impresa stabilita in altro Stato delle UE, in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.

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Nella fattispecie contemplata nella nota n. 5398 del 10.06.2019 viene contestata la non autenticità del distacco transnazionale ex art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 136/2016, poiché il medesimo datore di lavoro assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario.

Dal dettato normativo si evince che risulta punita sia la condotta dell’invio in distacco transnazionale dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.

Pertanto, nella nota n. 5398 del 10.06.2019, l' Ispettorato si è posto il problema se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem.

IL PARERE DELL’ INL :

L’ Ispettorato del Lavoro evidenzia che l’applicazione della doppia sanzione può configurarsi solo laddove venga riscontrata un alterità tra soggetto distaccante e impresa utilizzatrice. Ciò avviene quando una compagine aziendale risulti iscritta nel registro delle imprese e identificata in Italia tramite un proprio rappresentante legale. Non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.

In caso contrario, ove il distacco transnazionale avvenga tra soggetti appartenenti alla medesima organizzazione e non dotati di distinta soggettività giuridica, l’ Ispettorato applicherà una sola sanzione da irrogare nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica, il distaccante.

Fonte: INL – Nota n. 5398 del 10.06.2019