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Distacco transnazionale , nuove procedure dal 2 novembre. Dall' Ispettorato le istruzioni


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Dal 2 novembre sono entrate in vigore i nuovi standard e regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero del Lavoro in relazione ai lavoratori distaccati.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 122/2021, attuativo della direttiva UE 2018/957. Il citato Decreto ha introdotta significative modifiche alla disciplina del cd. distacco transnazionale a catena  “ in ingresso “ , con un’impresa utilizzatrice di lavoratori in somministrazione non italiana che invia il lavoratore a un’azienda in Italia, o “ in uscita “ nel caso di impresa utilizzatrice italiana che invia lavoratori in somministrazione presso un’azienda di un altro Stato Membro ( sul punto l’ Ispettorato ha illustrato la nuova disciplina con la circ. n. 2 del 19.10.2021 ). 

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il nuovo modello «UNI_Distacco_UE» che dovrà essere utilizzato dal “prestatore di servizi " ( l’impresa stabilita in un altro stato membro della UE o in uno stato extra UE o l’agenzia di somministrazione stabilita in un altro stato membro della UE che distacchi uno o più lavoratori in Italia ) in caso di ricorso al distacco transnazionale [ istruzioni sulla sua compilazione sono state fornite dall'Ispettorato con la nota n. 1659/2021 ]. 

Le nuove regole si applicano alla comunicazione preventiva di distacco transnazionale indipendentemente dalla tipologia e ad ogni variazione successiva, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata, per i quali è prevista una disciplina specifica con tutele rafforzate oltre i 12 mesi di durata. 

La comunicazione preventiva di distacco, da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio dello stesso. In caso di eventuali successive variazioni andrà inviata una comunicazione preventiva da trasmettersi con le stesse modalità entro 5 giorni dall’evento modificativo. La violazione degli obblighi di comunicazione entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso è punita con la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. 

La notifica “motivata” del distacco c.d. di lunga durata, di durata superiore a 12 mesi e fino ad un massimo di 18 mesi, dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco. 

La comunicazione deve riportare i seguenti dati : 

  1. I dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili);
  2. La generalità e domicilio eletto del referente;
  3. La generalità del referente;
  4. I dati dell’impresa utilizzatrice (obbligatorio solo per il distacco a catena)
  5. I dati del soggetto distaccatario;
  6. La durata del distacco con indicazione della data di inizio e di fine distacco;
  7. La sede del distacco;
  8. Il numero e le generalità dei lavoratori distaccati;
  9. La tipologia dei servizi che giustificano il distacco (settore merceologico del soggetto distaccatario – classif. ATECO 2007 secondo livello);

In caso di somministrazione transnazionale, qualora l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento, è necessario aggiungere il numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione.