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Distacco transnazionale : Dal 30 settembre cambiano le regole ( D.Lgs. n. 122/2020 )


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Dalla data odierna entra in vigore il D.Lgs. n. 122/2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica alla disciplina del distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

L’adeguamento della normativa nazionale è finalizzato a limitare il dumping sociale e salariale, rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni” sulla base di disposizioni normative e contratti collettivi.

Se si pensa che le novella abbia apportato solo semplici modifiche dal carattere formale ci si sbaglia. Dal 30 settembre il D.Lgs. n. 122/2020 prevede importanti novità nella gestione del distacco transnazionale, tra queste:

• Oltre la durata di 12 mesi, o di 18 in presenza di motivate esigenze, il distacco sarà “ Distacco di lunga durata “. Superato il termine di durata, al lavoratore verranno riconosciute tutele rafforzate, attraverso l’applicazione pressoché integrale delle disciplina del rapporto di lavoro, ad eccezione delle clausole per la non concorrenza, di quelle per riguardanti la cessazione del rapporto di lavoro e la previdenza integrativa. In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni, la durata sarà determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori; 

Estensione della disciplina dei distacchi transnazionali anche alle agenzie di somministrazione di lavoro che debbono distaccare un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede in un altro Stato Membro. Nell’ipotesi di somministrazione transnazionale, utilizzatore e agenzia dovranno rispettare specifici obblighi informativi riguardanti le condizioni di lavoro;

Rafforzamento della parità di trattamento mediante l’ampliamento delle garanzie retributive e indennitarie ( spese di viaggio, vitto e alloggio ) e l’obbligo, laddove sia il datore di lavoro a fornire l’alloggio, di garantire condizioni di dimora adeguate ;

Promozione della cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti degli Stati Membri dell’UE e revisione dell’impianto sanzionatorio.

Espressamente escluso dalla norma in commento il settore del trasporto su strada. Per tale settore, resta valido il contenuto del previgente D.Lgs. n. 136/2016.

ACDR